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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

CAPO I
- Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)
Art. 1
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) sono inserite le seguenti:
“ b bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo;
b ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al
Sito esternodecreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
(Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’
Sito esternoarticolo 13 della legge 7 luglio 2009
);”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserita la seguente:
“c bis) autocontrollo: l’insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l’efficacia del processo depurativo;”.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono inserite le seguenti:
“d bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;
d ter) concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante come definito dal
Sito esternod.lgs 75/2010
;
d quater) controllo di conformità: l’insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell’agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d quinques) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell' allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti
definiti in sede locale o negli atti autorizzativi;
d sexties) controlli delegati: l’insieme delle verifiche, sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell' ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis);”.
4. Le lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono abrogate.
5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono inserite le seguenti:
“i bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
(Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
i ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo come definito dal
Sito esternod.lgs 75/2010
;” .
6. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
7. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
8. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali o ad eventi programmati straordinari connessi all’esercizio degli impianti e delle reti;”.
9. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserita la seguente:
“p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l’ effettuazione del controllo di conformità e dell’autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell’impianto, in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1 capo 3, punto 3.1 al presente regolamento;”.
10. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“u) stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi da pesci d’allevamento, con o senza lettiera così come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);”
11. Dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserita la seguente:
“u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c)
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
e da piccole aziende agroalimentari;”.
12. La lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“ v) stoccaggio di acque reflue agroalimentari: il deposito delle acque reflue agroalimentari destinate all’utilizzazione agronomica;”.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. Le province, i comuni e l’autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre
2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 25/2011 e 14/2007) elaborano, d’ intesa con l’ARPAT, il programma di monitoraggio degli scarichi da presentare nell’ambito della conferenza di cui all’
articolo 14, comma 7 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT) ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce i criteri da inserire nei protocolli di controllo eventualmente sottoscritti da ARPAT e dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo.”.
Art. 3
1. Il comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. L’ ARPAT, ricevute le informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell’ARPAT stessa, all’ISPRA ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.
Art. 4
- Modifiche alla rubrica del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “Autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche”
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole “di cui agli articoli” è inserita la seguente: “4”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“ 2. L’ ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell’autorizzazione è stabilita sulla base delle disposizioni di cui alla
l.r. 30/2009
per le prestazioni ARPAT, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento.”.
Art. 6
1. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola “AATO” è sostituita con “AIT”.
2. Il comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di in cui la domanda di autorizzazione allo scarico sia connessa all'insediamento e all'esercizio di un'attività produttiva o di servizio la stessa è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) ai sensi del
titolo II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n.40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).”.
Art. 7
1. Il comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
“1. I moduli da utilizzare per la presentazione delle domande di autorizzazione sono esclusivamente quelli definiti dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42
della l.r. 40/2009
.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. La modulistica di cui al comma 1 deve contenere tutte le informazioni necessarie al sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA), di cui all’
articolo 19 della l.r. 30/2009
per l’ alimentazione dei flussi informativi e delle banche dati di cui all’allegato 1 del presente regolamento.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“2 bis. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 1 restano utilizzabili i moduli vigenti.”.
Art. 8
1. La rubrica dell’articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate”
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“b) ad avvalersi, in conformità a quanto previsto dalla
l.r. 30/2009
, del supporto tecnico scientifico di ARPAT anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);”.
Art. 9
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“a) ad avvalersi, in conformità a quanto previsto dalla
l.r. 30/2009
, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitante equivalente(AE);”.
Art. 10
1. La rubrica dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate”
2. Al comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola
“AATO”
è sostituita con la seguente:
“AIT”
.
3. Al comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola
“AATO”
è sostituita con la seguente:
“AIT”
.
4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“a) si avvale, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge regionale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT in conformità alla
l.r. 30/2009
;”.
Art. 11
1. Il comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività, installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“ 3 bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta all’AIT, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque
prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. L’AIT si pronuncia in ordine alla richiesta di sostituzione nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo con registrazione settimanale delle misure rilevate che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa.“.
4. Dopo il comma 3bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“3 ter. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti a comunicare al gestore del SII, mediante una autocertificazione annuale dei prelievi mensili, il volume delle acque utilizzate e comunque prelevate, nei casi in cui il gestore medesimo ne faccia richiesta per le necessità di controllo e monitoraggio ai fini della migliore gestione del sistema di raccolta e depurazione.”.
5. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“6 bis. Per l’attuazione da parte del gestore del SII dell’obbligo di controllo di cui all’articolo 128, comma 2 del decreto legislativo, il titolare dello scarico in pubblica fognatura è tenuto a consentire al gestore del SII l’accesso al proprio stabilimento.”.
6. Il comma 7 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“ 7. Le province, i comuni e l’AIT inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8.”.
7. Il comma 8 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“8. Le province, i comuni e l’AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis ai casi specifici tenendo conto:
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell’installazione;
b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;
c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell’adempimento delle prescrizioni.”.
8. Dopo il comma 11 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“11 bis. La provincia, nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione:
a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell’allegato 5 della parte
III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall’ autorizzazione stessa;
b) fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’ attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all’impianto.”.
9. Dopo il comma 11 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente
“11 ter. La provincia, sulla base delle disposizioni attuative dell’articolo 21 ter, della legge regionale, in sede di autorizzazione, fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’attività di controllo relativamente ai composti dell’azoto e del fosforo indicando o la percentuale di riduzione
del carico in ingresso all’impianto di trattamento o la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate.”.
Art. 12
1. Nel comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008, la parola “AATO” è sostituita con “AIT”.
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati
1. I trattamenti depurativi di cui all’articolo 105, comma 2 del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:
a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;
b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.
2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 2 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 3 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale .
4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.
5. La scelta dei trattamenti appropriati deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:
a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell’impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d’investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed
in accordo con i requisiti previsti all’articolo 99 del decreto legislativo;
e) minimizzare l’impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;
f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati.
6. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:
a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell’impianto;
b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;
c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;
d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.
7. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
8. L’ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:
a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo del processo o sistema di smaltimento che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento per il trattamento appropriato di cui al comma 9.
b) la conservazione, se possibile presso l’impianto, della documentazione che attesta l’effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione di cui al comma 9;
c) i limiti allo scarico sulla base dell’allegato 5, tabella 3 della parte III del decreto legislativo qualora nell’impianto di depurazione ancorché rientrante come tipologia in quelli indicati ai commi 2 e 3 sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.
9. Il programma di manutenzione e gestione di cui all'articolo 21 bis, comma 2, lettera c) della legge regionale, di seguito denominato PMG, è definito all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. In particolare per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre 2000 AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno due terzi dei controlli sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L’effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all’allegato 3, capo 2 del presente regolamento.
10. I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di consegna dell’utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati come definiti agli articoli 19 bis e 19 ter.
11. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche
che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l’adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’
articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
- Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).”.
Art. 14
1. Dopo l’articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 19 bis - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE
1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 76 del decreto legislativo.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’atto autorizzativo prescrive:
a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;
b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’ attuazione del relativo PMG del
processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
c) qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’ articolo 19, comma 10, che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.”.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 19 ter
Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE
1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono ai seguenti criteri temporali:
a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati gli scarichi situati a monte di punti di derivazione ad uso acquedottistico di cui agli articoli 80 e 81 del decreto legislativo, o direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione;
b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli scarichi con oltre 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2,
lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis;
c) entro il 31 dicembre 2020, sono realizzati gli scarichi maggiori di 200 AE e minori o uguali di 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis;
d) entro il 31 dicembre 2021, sono realizzati gli scarichi con oltre 200 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali
contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) potenzialità dell’impianto;
b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell’agglomerato;
c) complessità dell’intervento di adeguamento e sua tempistica;
d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
3. Successivamente all’approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati dalle province in via transitoria alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma.
4. Nell’atto autorizzativo di cui al comma 3, la provincia prescrive:
a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del relativo processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
b) qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’ articolo 19, comma 10, che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 3, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’ uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di
200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 19.”.
Art. 16
1. L’ articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 21 - Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112 del decreto legislativo e dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale, disciplina le modalità per l’utilizzazione agronomica:
a) degli effluenti di allevamento;
b) delle acque di vegetazione ai sensi dell’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
c) delle acque reflue agroalimentari.
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente titolo è finalizzata all’utilizzo delle acque reflue a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.
3. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l’obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.
4. L’utilizzazione dello stallatico effettuata ai sensi del presente titolo non necessita del documento commerciale, dell’autorizzazione sanitaria, dell’identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all’articolo 21 del reg. (CE) 1069/2009.”.
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 - Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita a condizione che:
a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;
c) sia assicurata l’adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
2. La distribuzione degli effluenti di allevamento deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell’umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.
3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
c) del tipo di effluente;
d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
4. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono:
a)contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
b) favorire l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
c) assicurare l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non
determinare la polverizzazione del getto;
e) garantire l’uniformità di applicazione dell’effluente;
f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
6. L’applicazione al suolo degli effluenti di allevamento deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e dei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
a) del reale fabbisogno delle colture;
b) della mineralizzazione netta dei suoli;
c) degli apporti degli organismi azoto – fissatori.
7. La quantità di azoto totale al campo apportata da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.
8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al
Sito esternod.lgs.75/2010
.
9. Per le aziende di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) le dosi di effluente di allevamento applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4, capo 1 del presente regolamento.
10. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non
superiore a cinque anni dalla comunicazione.”.
Art. 19
- Sostituzione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 24 - Divieti di utilizzazione agronomica dei letami
1. L’utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
b) nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;
c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la somministrazione;
d) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici;
e) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’
articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
f) nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo, nelle more della disciplina
regionale di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.
2. L’utilizzo dei letami è inoltre vietato entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari
condizioni locali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei letami è altresì vietato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno.”.
Art. 20
1. Dopo l’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 24 bis - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami
1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 24, comma 1 l’utilizzo dei liquami è vietato:
a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;
b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema
di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
d) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
e) con un interramento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.
2. L’utilizzo dei liquami è altresì vietato:
a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
b) entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all’azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi d’acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno;
b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
6. La distribuzione del liquame nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
a) il liquame è distribuito in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interramento entro le dodici ore dalla distribuzione;
b) liquame è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;
c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.“.
Art. 21
1. Il comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. L’elenco indicativo dei trattamenti di cui al comma 1 è riportato nell’allegato 4, tabella 1 del presente regolamento. E’ consentito l’utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella citata tabella a condizione di garantire prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla tabella stessa.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. I trattamenti non devono comportare l’addizione agli effluenti di allevamento di
sostanze che, in ragione della loro natura o concentrazione, possono potenzialmente essere dannose per il suolo, le colture, gli animali e l’uomo.”.
Art. 22
1. Il comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. Gli effluenti di allevamento destinati all’utilizzazione agronomica devono essere
raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all’allegato 4, capi 2 e 4 del presente regolamento.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili secondo le modalità previste nell’allegato 4, capo 4 del presente regolamento.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. I liquami e i letami prodotti da allevamenti con produzione annua di azoto inferiore a 600 chilogrammi devono essere raccolti e conservati prima dello spandimento secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e, comunque, in modo da non costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e da non provocare l’inquinamento delle acque superficiali e del sottosuolo.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all’allegato 4, capi 2 e 3 del presente regolamento.”.
Art. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. L’accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. L’accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
a) 5 metri dalle scoline;
b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni;
c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. L’accumulo temporaneo è ammesso su terreni con un adeguato coefficiente di
permeabilità di K minore di 10-7 cm/s.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“5. L’accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni.”.
Art. 24
- Sostituzione dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 28 - Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari
1. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) l’effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
2. E’ esclusa l’utilizzazione agronomica:
a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;
c) per il settore lattiero – caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all’anno, del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.
3. Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c), per le aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l’anno, l’utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, è consentita solo su terreni agricoli con le seguenti caratteristiche:
a) pH superiore a 8.0;
b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
c) buona areazione;
d) falda al di sotto dei 20 metri;
e) tali da evitare il ruscellamento.
4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:
a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
c) la formazione di odori sgradevoli;
d) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
e) l’uniformità di applicazione delle acque.
5. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di
ruscellamento di composti azotati.
6. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, coltura intercalare o di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
7. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto in funzione del fabbisogno delle colture.
8. Le dosi di applicazione non devono essere comunque superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella tabella dell’allegato 4, capo 6, comma 5 del presente regolamento.
9. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un’elevata efficienza distributiva delle acque, applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo – pianta.
10. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle stesse, in particolare, di quelle prodotte da caseifici e stabilimenti per la lavorazione di carne essiccata, affumicata, salata e insaccati il cui livello di salinità espressa come rapporto di adsorbimento di sodio (sodium adsorpion ratio – SAR) è inferiore a 10.
11. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti e le disposizioni di utilizzazione già previsti per i liquami all’articolo 24 bis.
12. Per i contenitori ove avvengono lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere rispettare le disposizioni di cui all’allegato 4, capo 6 del presente regolamento.
13. Per le acque reflue possono essere previste forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate, quali la veicolazione dei prodotti fitosanitari o fertilizzanti.”.
Art. 25
- Sostituzione dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 29 - Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle
acque reflue agroalimentari
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione e utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10;
b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento;
c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5,
comma 2 del presente regolamento;
d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.
2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni anno, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento. Il soggetto utilizzatore è inoltre tenuto a comunicare al comune nel quale ricade il centro aziendale gli eventuali aggiornamenti riguardanti i dati sulla tipologia, la quantità e le caratteristiche degli allevamenti, nonché sui terreni destinati all’utilizzo contenuti nel PUA presentato nelle annate precedenti.
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:
a) dall’utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell’effluente di allevamento utilizzato;
b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all’allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall’attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.
5. La comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all’allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata ogni anno al comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell’azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione.”.
Art. 26
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale e dagli inghiottitoi e doline ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione.”.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’
articolo 18 della l.r. 38/2004
con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo nelle more della disciplina di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.”.
Art. 27
1. Al comma 3 dell’articolo 36 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “31 gennaio” sono sostituite con: “15 marzo”.
Art. 28
- Inserimento del titolo IV bis nel d.p.g.r. 46/R/200 8
1. Dopo il titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Titolo IV bis – Zone vulnerabili da nitrati – Programma d’azione obbligatorio”
Art. 29
- Inserimento del capo I nel titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Dopo il titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Capo I – Ambito di applicazione”
Art. 30
1. Dopo l’articolo 36 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 bis - Ambito di applicazione
1. Il presente titolo definisce il programma d’azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dai nitrati di origine agricola e si applica alle zone vulnerabili perimetrate.
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente titolo è finalizzata all’utilizzo delle acque a fini irrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.”.
Art. 31
- Inserimento del capo II nel titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Dopo l’articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente capo:
“Capo II – Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati”
Art. 32
1. Dopo l’articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 ter - Disposizioni di rinvio
1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano:
a) i criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli ammendanti organici di cui all’articolo 23, commi da 1 a 5;
b) le disposizioni relative alle modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque
reflue agroalimentari di cui all’articolo 22;
c) i criteri generali per l’utilizzazione delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 28;
d) le disposizioni relative ai trattamenti degli effluenti di allevamento di cui all’articolo 25;
e) le disposizioni relative all’accumulo temporaneo di letami di cui all’articolo 27;
f) le disposizioni relative alle caratteristiche dello stoccaggio e dell’accumulo dei materiali palabili e non palabili di cui all’articolo 26, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis.”.
Art. 33
1. Dopo l’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 quater - Criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici
1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano i criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti dì allevamento di cui all’articolo 23, commi da 1 a 5.
2. L’utilizzazione degli effluenti d’allevamento e l’utilizzo dei concimi azotati e degli
ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
a) del reale fabbisogno delle colture;
b) della mineralizzazione netta dei suoli;
c) degli apporti degli organismi azoto – fissatori.
3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:
a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al
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, sia di effluenti di allevamento conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
b) l’utilizzazione degli elementi nutritivi in misura elevata, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno e il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
c) l’adozione di pratiche irrigue conformi alle disposizioni di cui al CBPA.
4. La quantità di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno.
5. Le quantità di cui al comma 4 devono essere determinate come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4 del presente regolamento, comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al
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.
6. Per le aziende di cui all’articolo 36 nonies, comma 2, lettera a) le dosi di effluente di allevamento applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal PUA, da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4 del presente regolamento
7. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio fra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.
8. Oltre alla redazione del PUA, l’impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.”.
Art. 34
1. Dopo l’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 quinquies - Divieti relativi all’utilizzazione agronomica dei letami e all’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici
1. L’utilizzazione agronomica dei letami è vietata nei casi di cui all’articolo 24, comma 1.
2. L’utilizzazione agronomica dei letami è altresì vietata su terreni con pendenza media, riferita a
un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.
3. L’utilizzazione agronomica dei letami e l’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici è vietata entro:
a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
b) 25 metri di distanza:
1) dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, marino – costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.
4. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati.
6. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
7. L’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al
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è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l’intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
8. L’utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati e l’utilizzo dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui al
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sono vietati nella stagione autunno – invernale:
a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;
b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.
9. L’utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati è altresì vietata dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno.
10. Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto di cui al comma 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all’articolo 36 septies, comma 1 o nel PUA, di cui
all’articolo 23, commi 9 e 10.
11. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 – 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.
12. Per le coltivazioni protette il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica qualora la
somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli
ammendanti organici di cui al
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è strettamente correlata al loro fabbisogno.”.
Art. 35
1. Dopo l’articolo 36 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 sexies - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami
1. L’utilizzazione agronomica dei liquami è vietato nei casi di cui all’articolo 24 bis, commi 1 e 5.
2. L’utilizzazione agronomica dei liquami è altresì vietata:
a) su terreni con pendenza media, riferita a un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto al comma 4;
b) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
c) entro 30 metri di distanza:
1) dall’inizio dell’arenile delle acque marino – costiere, lacuali e di transizione risultanti come corpi idrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalle deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004, n. 231;
d) entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all’azienda agricola, a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.
4. Le disposizioni del comma 2, lettera b) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
5. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall’ inizio dell’arenile.
6. La distribuzione del liquame nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla
distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;
b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;
c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento;
d) presenza di sistemazioni idraulico – agrarie e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.
7. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li
distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al comma 6, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.
8. L’utilizzo dei liquami è altresì vietato nei seguenti periodi:
a) dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno – vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;
b) dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati al altre colture.
9. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 8 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all’articolo 36 septies, comma 1, o nel PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10.
10. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica.”.
Art. 36
1. Dopo l’articolo 36 sexies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 septies - Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi
1. Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all’allegato 4, capo 1 del presente regolamento, un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l’impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione e le modalità di frazionamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
2. La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento.
3. Per ridurre al minimo le perdite d’azoto per lisciviazione e ottimizzare l’efficienza della concimazione, è necessario distribuire l’azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.
4. Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina o al momento delle semina purché:
a)sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
b)la somministrazione di azoto eseguita per le colture autunno – vernine non è superiore al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.
5. Non sono ammessi apporti in un’unica soluzione superiori al 60 per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell’allegato 4,
capo 1 del presente regolamento. E’ consentita la somministrazione in un’unica soluzione delle quantità di
azoto necessarie alla coltura, calcolate secondo le modalità previste all’allegato 4, capo 1 del presente regolamento, quando queste risultano inferiori a 50 chilogrammi di azoto per ettaro.
6. Per le colture primaverili – estive non sono ammessi apporti in un’unica soluzione superiori a 100 chilogrammi di azoto per ettaro. Il presente comma non si applica alle colture che
presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.”.
Art. 37
1. Dopo l’articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 octies - Adeguamento dei contenitori dello stoccaggio dei materiali palabili e non palabili
1. Nelle zone vulnerabili di nuova perimetrazione l’adeguamento dei contenitori dello stoccaggio deve essere effettuato entro due anni dalla data di perimetrazione.”.
Art. 38
1. Dopo l’articolo 36 octies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 nonies - Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
e delle acque reflue agroalimentari
1. All’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento si applicano le disposizioni dell’articolo 29, commi 2 e 4.
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento unitamente al PUA di cui all’articolo 36 quater, commi 6 e 7;
b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all’allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del presente regolamento;
c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) è effettuata:
a) dall’utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell’effluente di allevamento utilizzato;
b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Per la comunicazione relativa all’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 5.”.
Art. 39
1. Dopo l’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 decies - Controlli e monitoraggio
1. La Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e dei concimi azotati e degli ammendanti organici.
2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla
presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;
b) presenza delle colture indicate;
c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.
3. L’attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, deve tenere conto di tutte le tipologie di impresa presenti all’interno delle zone vulnerabili individuate dalla Regione, indipendentemente dalla tipologia di azoto utilizzato.
4. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino – costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.
5. La frequenza dei controlli deve garantire l’acquisizione di dati sufficienti a evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell’efficacia del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili, contenuto nelle disposizioni del presente regolamento.
6. Le informazioni sullo stato di attuazione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità e le scadenza temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 3, comma 7, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152
).”.
Art. 40
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 38 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono considerate già soddisfatte negli stabilimenti dove sia presente un sistema di riutilizzo, anche consortile, delle acque reflue o meteoriche.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“di entrata in vigore del presente regolamento”
sono sostituite con le seguenti:
“del 18 marzo 2011”.
Art. 41
- Sostituzione dell’articolo 39 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 39 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 39 - Acque meteoriche contaminate (AMC)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:
a) le attività produttive indicate nell’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate
dall’articolo 43, salvo che sia dimostrata l’esistenza di una delle seguenti condizioni :
1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto
coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;
2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;
b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6 del presente regolamento,
rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis e 40 ter.
2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall’allegato 5, capo 1 del presente regolamento.”.
Art. 42
- Sostituzione dell’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 40 - Disposizioni sulle cave
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’ allegato 5 medesimo. L’ente competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'
articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78
(Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili). L’acquisizione dell' autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 12 e 13
della citata l.r. 78/1998
.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree di cava si identificano i seguenti ambiti principali:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla cava, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117
(Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
4. Ferme restando le disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs.117/2008
, nelle cave:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi per evitare che le AMD, derivanti dall’area esterna all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque
meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all’
articolo 12, comma 2, lettera d), della l.r. 78/1998
deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo e successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della
cava.
5. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate, per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali, ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell’ area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.”.
Art. 43
1. Dopo l’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 40 bis - Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. L’ente competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all'
Sito esternoarticolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382
(Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). L’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 13 e 14
Sito esternodel d.p.r. 382/1994
.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree soggette a concessione mineraria, sono identificati i seguenti ambiti:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla miniera, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera r) del d.lgs. 117/2008
.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs.117/2008
, nelle miniere di cui al presente articolo:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi di regimazione per evitare che le AMD, derivanti dalle aree di miniera soggette a concessione ed esterne all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile, in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla
coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il programma di ripristino delle aree coltivate previsto nel decreto di concessione deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo, e, successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della miniera.
5. Per miniere di materiali da taglio, le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD, in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della miniera ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere, anche in relazione alla posizione dell’area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.”.
Art. 44
1. Dopo l’articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 40 ter - Disposizioni sui cantieri
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. L’ente competente valuta il piano e prescrive nell’autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.
2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1, l’ente competente può stabilire specifiche
prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo.
3. In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall’ente competente, nell’ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque
fermi i poteri di
vigilanza e controllo dell’ente competente.
4. Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:
a) i cantieri per l’ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;
b) i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed
uffici.
5. Sono altresì escluse dall’attività di cantiere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all’esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.
6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell’opera, infrastruttura o impianto alla cui realizzazione concorrono o, in caso di opera infrastruttura o impianto soggetto alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.
7. Nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 6, l’ente competente si esprime in ordine:
a) alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;
b) all’applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla articolo 76 del decreto legislativo.
8. In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:
a) l’avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.
9. All’interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.”.
Art. 45
1. La rubrica dell’articolo 41 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale”.
2. Al comma 1 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “diverse da quelle di cui
all’articolo 8, comma 8 della legge regionale” sono sostituite con le seguenti: “derivanti dalle attività indicate all’articolo 39, comma 1”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di aree caratterizzate da elevata densità di insediamenti produttivi, è ammessa la raccolta e il trasferimento delle AMPP
verso un sistema depurativo unico per il loro trattamento centralizzato.”.
Art. 46
1. La rubrica dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale”
2. Il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“ 1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l’ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere all’AIT di prescrivere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al
momento della loro formazione per garantire:
a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;
b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“ 2. L’AIT, nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:
a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell’effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell’ attività produttiva;
b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all’impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato.”.
Art. 47
- Sostituzione dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 43 - Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo.
2. L‘ente competente al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l’integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori e, in particolare, può disporre nell’autorizzazione:
a)l’estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di AMC, oltre le AMPP stesse comunque formatisi nello stabilimento;
b)ulteriori e specifici trattamenti per le AMC;
c)il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in
specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l’ambiente, le risorse idropotabili e la salute.
3. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 1, l’ente competente stabilisce un termine, non superiore a quattro anni, in relazione alla complessità dell’intervento, per l’esecuzione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni.
4. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative di cui al
comma 3, lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione vigente.
5. Ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’ articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), il titolare dell’ attività presenta istanza all’ente competente allo scarico. Nel caso di esito positivo della verifica, le AMPP derivanti da dette attività sono assimilate alle AMDNC e non
sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo, derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa relativa all'autorizzazione ambientale integrata di cui alla parte II del decreto legislativo, sono valutate e disciplinate nell’ ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.
7. L’ente competente, al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, per le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la
possibilità di confermare la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente, sempreché siano garantite le condizioni di cui al comma 2.”.
Art. 48
1. Il comma 3 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dall’AIT o dagli allacci concessi dal gestore del SII. L’AIT e ARPAT forniscono al gestore del SII le informazioni, in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
“ 4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:
a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;
b) ai fini dell’attribuzione della classificazione B2, sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; per la classificazione non sono considerate le sostanze per le quali è dimostrato, già al momento dello scarico in fognatura, il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali.”.
Art. 49
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“11, comma 8”
sono sostituite con le seguenti:
“2, comma 1 bis”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole
“all'effettuazione dei lavaggi”
sono inserite le seguenti:
“che contengono sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del decreto legislativo, o che comunque compromettono il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore.”.
Art. 50
1. Il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell’AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all’ARPAT.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“1 bis. Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all’articolo 52 bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall'articolo 11 bis della legge regionale.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“La provincia“
sono sostituite dalle parole
“ L’ ente competente”.
4. Il comma 4 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l’acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall’ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola
“presa”
è sostituita dalla parola
“restituzione”
.
6. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“fluenti nel”
sono sostituite dalla parola
“del”.
7. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“ d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW;”
8. Al numero 2 della lettera e) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“ del tratto fluviale interessato”
sono sostituite dalle parole:
“ della parte del corpo idrico interessata”.
9. Al numero 3 della lettera e) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“sistema fluviale”
sono sostituite dalle parole:
“corpo idrico.”
Art. 51
1. Al comma 1 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“corpi idrici fluenti”
sono sostituite con le seguenti:
“corsi d’acqua”
.
2. Il comma 4 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo del SII, si intendono sempre consentiti trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all’ARPAT. Gli sfiori per troppo pieno sono sempre ammessi.”.
Art. 52
1. L’ articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 52 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale
1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l’esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all'articolo 52 ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
2. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono
soggette a quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al r.d. 1775/1933 alla provincia, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 52 ter, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.
4. La provincia, vista la documentazione di cui al comma 3, provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.”.
Art. 53
1. Dopo l’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 52 bis - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale
1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla
l.r. 38/2004
al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52 ter.
3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell’ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.”.
Art. 54
1. Dopo l’articolo 52 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 52 ter - Acque da sondaggi e perforazioni escluse dalla disciplina delle acque di restituzione.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale, le disposizioni di cui agli articoli 52 e 52 bis non si applicano alle acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l’esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo che restano conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o dei rifiuti in relazione alla modalità di gestione attuata.”.
Art. 55
1. L’articolo 53 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 53 - Criteri tecnici per l’identificazione di corpi idrici superficiali
1. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati corpi idrici superficiali:
a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che
adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Toscana;
b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella CTR, che siano collegati in modo permanente a quelli rappresentati nella stessa.
2. Ai fini dell’autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Ai fini dell’autorizzazione di scarichi in essere, se ricompresi tra quelli inclusi nell’accordo di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.”.
Art. 56
- Inserimento del Capo I bis nel titolo VIII del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Dopo l’articolo 54 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Capo I bis – Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari.”
Art. 57
1. Dopo l'articolo 54 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 54 bis - Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari
1. Per quanto non previsto dai titoli IV e IV bis del presente regolamento valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del d.lgs.
11 maggio 1999, n. 152).
2. Nelle zone vulnerabili da nitrati istituite successivamente all’entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione
della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") le disposizioni del titolo IV bis si applicano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro perimetrazione.”.
Art. 58
- Modifiche alla rubrica del capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 46/R/2008
1. La rubrica del capo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“ Ulteriori norme transitorie”
Art. 59
1. Il comma 2 dell’articolo 55 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 26 comma 2 della legge regionale per la stipula degli accordi e contratti di programma è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui all’articolo 26, comma 1 della legge regionale.”.
Art. 60
1. Dopo l’articolo 55 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art 55 bis - Norma transitoria in materia di classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali
1. A far data dal 31 dicembre 2015, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera p) del decreto legislativo, deve prendersi a riferimento la classificazione definita dalla Regione sulla base del monitoraggio
effettuato da ARPAT ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 al decreto legislativo.
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali si prende a riferimento la classificazione contenuta nel piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo.”.
Art. 61
1. Dopo l’ articolo 55 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“ Art 55 ter - Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche nei cantieri
1. Fermi restando gli esiti della VIA, le disposizioni di esclusione dall’attività di cantiere di cui all’articolo 40 ter, commi 4 e 5, si applicano ai progetti e alle loro varianti in corso d’opera, già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012, previa specifica richiesta inoltrata dal soggetto proponente del progetto o della variante, o, nel caso di lavori già in corso, dall’esecutore degli stessi.
2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in
vigore del d.p.g.r. 76/R/2012 all’ente competente che si esprime nei successivi sessanta giorni.”.
Art. 62
1. Dopo l’ articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“ Art. 55 quater - Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie
1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all’articolo 40 bis presentano la richiesta di autorizzazione allo scarico ed il contestuale piano di gestione delle AMD, ai sensi del medesimo
articolo con le seguenti modalità:
a) contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento;
b) ove non esistano autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012.
2. Si ritengono autorizzati, fino al rinnovo di cui al comma 1, lettera a), gli scarichi di AMD esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento.”.
Art. 63
- Sostituzione degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’allegato 1 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dall’allegato 1 al presente regolamento.
2. L’allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dall’allegato 2 al presente regolamento.
3. L’allegato 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dall’allegato 3 al presente regolamento.
4. L’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dall’allegato 4 al presente regolamento.
5. L’allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dall’allegato 5 al presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.