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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e in particolare l’articolo 23 ;


Visto il regolamento emanato con d.p.g.r. 31 gennaio 2005, n. 8/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto su ferro e suoi sostitutivi.) ed in particolare gli articoli 2 e 3;


Visto il regolamento emanato con d.p.g.r. 31 gennaio 2005, n. 9/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.), ed in particolare gli articoli 2 e 3;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 26 luglio 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n.2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 1 ottobre 2012, n. 858;


Visto il parere favorevole della VII commissione consiliare espresso nella seduta del 31 ottobre 2012;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso ai sensi dell’art. 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 15 ottobre 2012;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n.2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2012, n. 1041.


Considerato quanto segue


1. è necessario, in attuazione alla legge regionale 42/98, stabilire gli specifici obblighi, a tutela della utenza, ai quali devono attenersi i gestori del sistema di trasporto con mezzi a guida vincolata diversi da quelli ferroviari, recentemente attivato in Toscana in forza del decreto dirigenziale n. 454 dell’11 febbraio 2010, recante “Autorizzazione all’esercizio ai sensi del 1° e Sito esterno2° comma dell’articolo 4 del d.p.r. 11.7.1980 . n. 753, per l’intera tratta tranviaria SMN/-Scandicci, compresa la diramazione per il deposito/officina”;


2. i suddetti obblighi attengono ai vari aspetti del servizio effettuato dal gestore, tra i quali anche la pubblicazione e diffusione della carta dei servizi, l’informazioni agli utenti e le modalità di controllo del rispetto del programma di esercizio;


3. in particolare, è necessario individuare le misure atte a garantire la fruibilità del servizio di trasporto, secondo le specifiche prescrizioni indicate nel capo IV, nonché approntare adeguati strumenti di monitoraggio e controllo del servizio, definendo, tra gli specifici obblighi previsti nel Capo V, le modalità di gestione dei reclami e i criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell’utenza;


4. è sorta inoltre l’esigenza di modificare i regolamenti emanati con d.p.g.r. 8/R/2005 e con d.p.g.r. 9/R/2005 che, rispettivamente, definiscono gli obblighi per i gestori dei servizi di trasporto su ferro e su gomma, al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) ed all’articolo 26, comma 2, della l.r. 42/1998 con riguardo alle modalità di approvazione del marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali e della carta aziendale dei servizi di trasporto ;


5. è necessario ed opportuno dettare specifiche norme transitorie:

a) per l’effettuazione, da parte del gestore, dell’indagine della soddisfazione dell’utenza dei servizi, anche nelle more della definizione di specifici criteri-metodologici;

b) in attesa dell’approvazione del nuovo schema tipo della carta dei servizi, sia con riguardo al servizio di trasporto con mezzi a guida vincolata disciplinato dal presente regolamento sia, in relazione agli adeguamenti di cui al punto 5, con riferimento ai sistemi di trasporto su ferro e gomma di cui ai citati d.p.g.r. 8/R/2005 e d.p.g.r. 9/R/2005.


6. per consentire ai gestori di adeguarsi alle previsioni del presente regolamento è necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore decorsi novanta dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.