Menù di navigazione

Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

CAPO I
- Modifiche al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005
Art. 22
1. La rubrica dell’articolo 2 del d.p.g.r. 31 gennaio 2005, n.8/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto su ferro e suoi sostitutivi.) è sostituito dal seguente:
“ Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali”
2. Il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. del 8/R/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98 , riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 33 di altezza, è apposto, sulle due fiancate esterne di ogni singolo treno acquistato o ristrutturato con contributi della Regione, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 8/R/2005 è abrogato.
Art. 23
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 8/R/2005 le parole “
allegato al presente regolamento sotto la lettera “B””
sono sostituite dalle seguenti:
Art. 24
- Abrogazione degli allegati “A” e “B”del d.p.g.r. 8/R/2005
1. L’allegato
“A”
del d.p.g.r. 8/R/2005 concernente
“Marchio trasporti regionali - manuale d’uso”
è abrogato.
2. L’allegato
“B”
del d.p.g.r. 8/R/2005 concernente
“Schema della carta dei servizi dei trasporti”
è abrogato.
Art. 25
1. La rubrica dell’articolo 2 del d.p.g.r. 31 gennaio 2005, n. 9/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.) è sostituito dal seguente:
“Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali”
2. Il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98 , riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto, esternamente ad ogni singolo mezzo del trasporto pubblico locale, sulle due fiancate, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 9/R/2005 è abrogato.
Art. 26
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole
“allegato al presente regolamento sotto la lettera “B””
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 26, comma 2,
della l.r. 42/98 .”.
Art. 27
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98
Art. 28
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98
Art. 29
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98
Art. 30
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“b) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98
Art. 31
- Abrogazione dell’allegato “A” e “ B” del d.p.g.r. 9/R/2005
1. L’allegato
“A”
del d.p.g.r. 9/R/2005 concernente
“Marchio trasporti regionali - manuale d’uso”
è abrogato.
2. L’allegato
“B”
del d.p.g.r. 9/R/2005 concernente
“Schema della carta dei servizi dei trasporti”
è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.