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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

CAPO VI
- Strumenti di controllo e monitoraggio del servizio
Art. 17
- Modalità di gestione dei reclami inoltrati dall'utenza (Articolo 23, comma 1, lett. h) l.r. 42/1998 )
1. I reclami degli utenti del trasporto pubblico locale sono inviati in alternativa :
a) al gestore del servizio, secondo le modalità previste nella carta dei servizi;
b) al numero verde della Regione Toscana, appositamente istituito.
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera a), il gestore è tenuto a rispondere ai reclami pervenuti, secondo le procedure stabilite nella carta dei servizi e, comunque, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del reclamo.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la Regione inoltra ai gestori i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale pervenuti al proprio numero verde. I gestori forniscono risposte esaurienti ai reclami pervenuti e provvedono all’invio delle stesse alla struttura regionale competente, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo. Le comunicazioni di cui al presente comma avvengono mediante modalità telematiche in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute opponibili a terzi o, in caso di impossibilità tecnica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La Regione provvede ad inviare agli utenti la risposta ai reclami di cui al comma 3, previa istruttoria ed eventuali accertamenti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle risposte dal gestore.
5. Il gestore si dota di procedura certificata per la gestione dei reclami, anche al fine di consentire i controlli di cui all’articolo 18.
Art. 18
- Modalità di accesso del personale incaricato delle funzioni di vigilanza alle vetture, ai depositi, alle officine e alla documentazione (Articolo 23, comma 1, lett. i) l.r. 42/1998 )
1. Il personale preposto all’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 24 l.r. 42/1998 , dotato di apposita tessera di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione dei documenti del gestore relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché di accedere ai mezzi e alle vetture dei servizi sostitutivi previsti in orario, alle officine, agli uffici ed alle sedi aziendali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. In presenza di sistemi centralizzati di controllo dei mezzi che effettuano il servizio, il gestore garantisce alla Regione e agli altri enti preposti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 42/98 l’accesso “in remoto” alle banche dati aziendali per le finalità di cui al Capo III del presente regolamento.
Art. 19
- Modalità di invio dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza (Articolo 23, comma 1, lett. i) l.r. 42/1998 )
1. Con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), i gestori comunicano alla Regione ed agli altri enti competenti ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 42/1998 , le generalità del legale rappresentante dell’azienda, del direttore d’esercizio o di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione, ai fini della notifica degli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 20
- Criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell’utenza (Articolo 23 , comma 1 , lett. l) l.r. 42/1998 )
1. Il gestore effettua l’indagine della soddisfazione dell’utenza dei servizi programmati con riferimento ai seguenti fattori di qualità:
a) sicurezza del mezzo;
b) regolarità del servizio;
c) pulizia e condizioni igieniche del mezzo, delle fermate o stazioni nonché dei locali aperti all'utenza;
d) comfort del viaggio a bordo e nelle fermate o stazioni;
e) servizi per i disabili;
f) informazione alla clientela;
g) aspetti relazionali e di comunicazione;
h) livello di servizio commerciale e di interazione con l’utenza;
i) integrazione modale;
l) attenzione all’ambiente;
m) servizi aggiuntivi a bordo e nelle fermate o stazioni.
2. L’indagine di cui al comma 1 è effettuata almeno una volta all’anno, sulla base dei criteri tecnico-metodologici stabiliti con apposito provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti.
Art. 21
- Modalità di trasmissione dei dati all'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti (Articolo 23, comma 1, lett. n-bis) l.r. 42/1998 )
1. Con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3 della l.r. 40/2009 , i gestori trasmettono all’Osservatorio per la mobilità ed i trasporti di cui all’articolo 21della l.r. 42/98 :
a) i dati relativi alle indagini di cui all’articolo 20;
b) le informazioni necessarie alla pubblicazione, da parte della Regione, dell’orario integrato dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la comunicazione preventiva di modifiche di orari programmati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.