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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

CAPO IV
- Fruibilità del servizio di trasporto da parte dell’utenza. Rimborso dei titoli di viaggio
Art. 9
- Efficienza dei mezzi e degli impianti accessori (Articolo 23, comma 1, lett. e), l.r. 42/1998 )
1. Fermi restando gli obblighi ad esso derivanti dalla normativa in materia di sicurezza della circolazione, il gestore garantisce l’efficienza dei mezzi secondo gli standard qualitativi previsti dal contratto di servizio e, in particolare, provvede a mantenere in condizioni di regolare funzionamento gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, pedane per la salita dei portatori di handicap, climatizzatore, macchine obliteratrici e supporti di sostegno.
Art. 10
- Igiene dei locali e dei mezzi (Articolo 23, comma 1 lett. e), l.r. 42/1998 )
1. Il gestore mantiene in adeguate condizioni igieniche i mezzi, le aree adibite a stazione o fermata, nonché i locali aziendali adibiti al servizio a cui ha accesso l’utenza, mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera. La data e l’orario dell’ultima pulizia giornaliera effettuata è resa visibile all’utenza mediante l’esposizione di appositi cartelli o avvisi sui mezzi, locali ed aree.
2. La pulizia ordinaria giornaliera di cui al comma 1 comprende, in ogni caso lo spazzamento, la vuotatura dei cestini e l’eliminazione dei rifiuti grossolani.
3. Il gestore esegue la pulizia straordinaria dei mezzi con periodicità non superiore a quindici giorni. La data dell’ultima pulizia straordinaria effettuata è resa visibile all’utenza mediante l’esposizione sui mezzi di appositi cartelli o avvisi.
4. La pulizia straordinaria di cui al comma 3 comprende la pulizia interna ed esterna dei mezzi. La pulizia straordinaria interna comprende in ogni caso la pulizia dei sedili e dei poggiatesta, dei supporti di sostegno e dei pulsanti, lo spazzamento ed il lavaggio dei corridoi, degli spazi tra i sedili, del posto guida, dei gradini, nonché la pulizia dei vetri.
Art. 11
- Vendita dei titoli di viaggio (Articolo 23, comma 1, lett. e), l.r. 42/1998 )
1. Il gestore pone in vendita i titoli di viaggio secondo le modalità indicate nella carta dei servizi, nel rispetto del sistema tariffario ivi descritto nonché della disciplina tariffaria di cui all’articolo 19-bis della l.r. 42/98 .
2. Il gestore garantisce la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio tramite una rete con caratteristiche ed estensione tali da garantire anche i punti di vendita presenziati.
3. Nel caso in cui alla stazione o fermata non sia presente una biglietteria aperta in orario d’esercizio oppure un sistema di emissione automatica, il gestore garantisce la vendita a bordo del biglietto di corsa semplice.
4. La vendita del biglietto di cui al comma 3 è soggetta ad eventuale maggiorazione del prezzo, nel limite dell’importo massimo stabilito dagli enti competenti, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 5, della l.r. 42/1998 .
Art. 12
- Modalità di effettuazione del servizio (Articolo 23, comma 1, lett. e), l.r. 42/1998 )
1 .I conduttori dei mezzi sono tenuti:
a) ad effettuare la sosta dei mezzi alle fermate o stazioni segnalate consentendo la regolare salita e discesa quando vi siano passeggeri a terra in attesa ed ogniqualvolta la fermata venga richiesta a bordo;
b) ad osservare modalità di guida idonee ad assicurare la buona qualità del servizio di trasporto e ad effettuare gli spostamenti a porte chiuse, aprendo queste ultime solo a mezzi fermi e richiudendole dopo aver controllato la regolare salita e discesa dei passeggeri.
2. Il personale dipendente è tenuto:
a) ad osservare un comportamento corretto nei confronti dell’utenza;
b) ad esporre il cartellino identificativo e ad indossare la divisa aziendale.
3. Il gestore assicura il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13
1. Il gestore, singolarmente o in modo coordinato con gli altri gestori del trasporto pubblico urbano, istituisce un servizio informazioni telefonico attivo per almeno otto ore al giorno.
2. Il costo di chiamata del servizio di cui al comma 1, se a carico dell’utenza, non può superare quello di una normale tariffa di rete fissa ed è preventivamente comunicato all'utenza al momento dell'attivazione della telefonata.
3. Il gestore espone il numero del servizio di cui al comma 1 sui mezzi, presso le stazioni e le fermate, nonché sulle pubblicazioni destinate all'utenza.
Art. 14
1. Il gestore, singolarmente o in modo coordinato con gli altri gestori del trasporto pubblico urbano, istituisce un sito internet nel quale sono pubblicati:
a) la carta dei servizi;
b) il programma di esercizio, descritto con i codici utilizzati per le comunicazioni all’Osservatorio per la mobilità ed i trasporti di cui all’articolo 21della l.r. 42/98 ;
c) il sistema tariffario;
d) il numero verde regionale per i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale;
e) il numero del proprio servizio informazioni e del proprio eventuale numero verde;
f) ogni altra informazione eventualmente utile all’utenza.
Articolo 15
- Rimborso del titolo di viaggio (Articolo 23 , comma 1, lett. n-ter) l.r. 42/1998 )
1. Il gestore è tenuto a rimborsare il titolo di viaggio relativo alla singola corsa in caso di sospensione del servizio superiore a trenta minuti per cause ad esso imputabili.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.