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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

CAPO I
- Adozione, pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi di trasporto
Art. 2
- Adozione e pubblicazione della carta aziendale dei servizi di trasporto (articolo 23, comma 1, lett. a) l.r. 42/1998
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore pubblica la carta aziendale dei servizi di trasporto svolti sul territorio regionale, di seguito denominata “carta dei servizi”, adottata in conformità allo schema-tipo di cui all’articolo 26 della l.r. 42/1998 .
2. Il gestore pubblica altresì gli aggiornamenti e le modifiche della carta dei servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’adozione delle variazioni.
3. La pubblicazione di cui ai comma 1 e 2 è effettuata in entrambe le seguenti modalità :
a) pubblicazione, su almeno due quotidiani con cronaca locale, di apposito avviso recante indicazione dell’avvenuta adozione della carta dei servizi e dei relativi aggiornamenti, nonché delle modalità di consultazione degli stessi;
b) pubblicazione della carta dei servizi, in versione integrale ed aggiornata, sul sito internet del gestore.
Art. 3
- Diffusione della carta dei servizi (articolo 23, comma 1, lett. a) l.r. 42/1998 )
1. Entro venti giorni successivi alla scadenza dei termini indicati all’articolo 2, commi 1 e 2, il gestore provvede a dare diffusione alla carta dei servizi e ai suoi eventuali aggiornamenti mediante:
a) la messa a disposizione di una copia, anche cartacea, per la visione al pubblico presso le sedi aziendali;
b) la consultabilità in via continuativa sul sito internet aziendale del gestore;
c) l’affissione, presso le stazioni o fermate di un estratto contenente almeno le indicazioni relative all’offerta commerciale, alle condizioni di viaggio e alle relazioni con l’utenza.
2. Entro i termini di cui al comma 1, il gestore provvede altresì ad inviare la carta dei servizi e i relativi aggiornamenti :
a) alla Regione, alle province ed ai comuni nel cui ambito territoriale il gestore effettua servizi di trasporto mediante modalità telematiche in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute opponibili a terzi o, in caso di impossibilità tecnica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
b) alle associazioni dei consumatori e utenti riconosciute ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.