Menù di navigazione

Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 9
- Efficienza dei mezzi e degli impianti accessori (Articolo 23, comma 1, lett. e), l.r. 42/1998 )
1. Fermi restando gli obblighi ad esso derivanti dalla normativa in materia di sicurezza della circolazione, il gestore garantisce l’efficienza dei mezzi secondo gli standard qualitativi previsti dal contratto di servizio e, in particolare, provvede a mantenere in condizioni di regolare funzionamento gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, pedane per la salita dei portatori di handicap, climatizzatore, macchine obliteratrici e supporti di sostegno.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.