Menù di navigazione

Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 7
- Diario di regolarità del servizio (articolo 23 , comma 1, lett. c), l.r. 42/1998 )
1. Il gestore redige il diario di regolarità del servizio e lo rende disponibile per la visione presso la sede legale o altra sede preventivamente comunicata con modalità telematiche in grado di attestare l’avvenuta consegna agli enti competenti alla vigilanza.
2. Il diario di regolarità del servizio contiene informazioni relative alla produzione ed alla qualità del servizio offerto, anche al fine di verificarne la rispondenza con gli standard e gli obiettivi indicati nella carta dei servizi.
3. Le informazioni di cui al comma 2 comprendono in ogni caso:
a) il codice della corsa interessata, con indicazione del numero aziendale del mezzo utilizzato;
b) l’attribuzione del mezzo alla linea interessata;
c) la descrizione dello scostamento e dell’eventuale intervento sostitutivo messo in atto, con le seguenti specificazioni:
1) non effettuazione della corsa, in tutto o in parte;
2) effettuazione di corse aggiuntive, su tutto il percorso o parte di esso;
3) cambio di percorso, in tutto o in parte;
4) intervento di un mezzo di scorta;
5) indicazione del tempo di ripristino;
d) l’entità dello scostamento, con l’indicazione di:
1) chilometri di percorso aggiuntivi o non effettuati;
2) ore di servizio aggiuntive o non effettuate;
e) la descrizione delle motivazioni dello scostamento, articolate in cause imputabili al gestore o ad eventi esterni.
4. Il gestore trasmette, con modalità telematiche, il diario di regolarità del servizio all’Osservatorio per la mobilità ed i trasporti di cui all’articolo 21della l.r. 42/98 , nonché agli enti indicati al Titolo III della medesima legge regionale, ove richiesto dagli stessi.
5. Le informazioni di cui al comma 2 sono descritte con i codici utilizzati per le comunicazioni all'Osservatorio di cui al comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.