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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 6
1. Il gestore espone, in almeno due punti all’interno di ogni mezzo:
a) gli indicatori di percorso relativi alla linea, con l’indicazione delle fermate e dei principali nodi di scambio;
b) l’estratto del sistema tariffario applicato nonché le modalità dell’eventuale acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, ove previsto ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4;
c) le modalità di convalida dei titoli di viaggio;
d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
e) il numero verde regionale per i reclami dell’utenza;
f) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, approvato con deliberazione della Giunta regionale;
g) l’indicazione dei luoghi e delle modalità di consultazione della carta dei servizi indicati
all’articolo 3, comma 1);
h) il numero del servizio informazioni del gestore e l’indicazione del sito internet del
medesimo;
i) l’indicazione del diritto al rimborso del titolo di viaggio nei casi previsti dall’articolo 15,
nonché le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. Attraverso l’utilizzo di spazi espositivi o di mezzi acustici o visivi a bordo di ogni mezzo, il gestore assicura la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni o dalle stessa azienda, finalizzate ad incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.