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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 5
1. Presso ciascuna stazione o fermata, anche se provvisoria, il gestore espone per ogni linea e ad ogni fermata o stazione:
a) gli orari aggiornati ad ogni variazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2 ;
b) gli indicatori di percorso delle linee passanti dalla fermata o stazione, con indicazione delle singole fermate o stazioni e delle principali interconnessioni con altre linee o con altri servizi di trasporto o con parcheggi presenti lungo il percorso delle linee stesse, individuate mediante simboli grafici di immediata comprensione;
c) relativamente alla vendita dei titoli di viaggio, l'indicazione relativa all’ubicazione e all’orario di apertura dei punti vendita esterni, alternativi o sostitutivi alla biglietteria o ai sistemi di emissione automatica presenti nella stazione o fermata e posti entro il limite di 500 metri dalla stazione o fermata stessa;
d) l’indicazione della possibilità di acquistare il titolo di viaggio a bordo del mezzo secondo quanto previsto all’articolo 11, commi 3 e 4 ;
e) il numero verde regionale per i reclami dell’utenza;
f) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, approvato con deliberazione della Giunta regionale;
g) il numero del servizio informazioni del gestore e l’indicazione del sito internet aziendale;
h) il sistema tariffario vigente;
i) le modalità di convalida dei titoli di viaggio e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
l) l’indicazione del diritto al rimborso dei titoli di viaggio, nei casi previsti all’articolo 15, nonché le modalità di inoltro della relativa richiesta;
m) un estratto contenente in ogni caso le indicazioni relative all’offerta commerciale, alle condizioni di viaggio e alle relazioni con l’utenza.
2. Nelle stazioni o fermate ove siano presenti sistemi acustici o visivi che indicano dinamicamente gli arrivi e le partenze, non sussiste l’obbligo di esposizione degli orari di cui al comma 1 lettera a). In tal caso il gestore è comunque tenuto ad esporre l’orario di passaggio alla fermata o stazione della prima e dell’ultima corsa, nonché la frequenza delle corse per fasce orarie.
3. Il gestore comunica tempestivamente all’utenza la soppressione, anche temporanea, di una o più fermate o stazioni mediante l’esposizione di apposito avviso, con l’indicazione della stazione o fermata operativa più vicina.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.