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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 32
- Norma transitoria
1. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti adotta l’atto di cui all’articolo 20, comma 2, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino all'adozione dell’atto di cui al comma 1, il gestore effettua l’indagine sulla soddisfazione dell’utenza sulla base di apposito questionario mediante il quale sono comunque rilevati i dati relativi al gradimento dei fattori di qualità di cui all’articolo 20, comma 1.
3. Fino alla approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all’articolo 2, ai fini del presente regolamento si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.
4. Fino all’approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all’articolo 3 del d.p.g.r. 8/R/2005, come modificato dal presente regolamento, ai fini del regolamento medesimo si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.
5. Fino all’approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all’articolo 3 del d.p.g.r. 9/R/2005, come modificato dal presente regolamento, ai fini del regolamento medesimo si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.