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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 3
- Diffusione della carta dei servizi (articolo 23, comma 1, lett. a) l.r. 42/1998 )
1. Entro venti giorni successivi alla scadenza dei termini indicati all’articolo 2, commi 1 e 2, il gestore provvede a dare diffusione alla carta dei servizi e ai suoi eventuali aggiornamenti mediante:
a) la messa a disposizione di una copia, anche cartacea, per la visione al pubblico presso le sedi aziendali;
b) la consultabilità in via continuativa sul sito internet aziendale del gestore;
c) l’affissione, presso le stazioni o fermate di un estratto contenente almeno le indicazioni relative all’offerta commerciale, alle condizioni di viaggio e alle relazioni con l’utenza.
2. Entro i termini di cui al comma 1, il gestore provvede altresì ad inviare la carta dei servizi e i relativi aggiornamenti :
a) alla Regione, alle province ed ai comuni nel cui ambito territoriale il gestore effettua servizi di trasporto mediante modalità telematiche in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute opponibili a terzi o, in caso di impossibilità tecnica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
b) alle associazioni dei consumatori e utenti riconosciute ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.