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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 25
1. La rubrica dell’articolo 2 del d.p.g.r. 31 gennaio 2005, n. 9/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.) è sostituito dal seguente:
“Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali”
2. Il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98 , riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto, esternamente ad ogni singolo mezzo del trasporto pubblico locale, sulle due fiancate, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 9/R/2005 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.