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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 20
- Criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell’utenza (Articolo 23 , comma 1 , lett. l) l.r. 42/1998 )
1. Il gestore effettua l’indagine della soddisfazione dell’utenza dei servizi programmati con riferimento ai seguenti fattori di qualità:
a) sicurezza del mezzo;
b) regolarità del servizio;
c) pulizia e condizioni igieniche del mezzo, delle fermate o stazioni nonché dei locali aperti all'utenza;
d) comfort del viaggio a bordo e nelle fermate o stazioni;
e) servizi per i disabili;
f) informazione alla clientela;
g) aspetti relazionali e di comunicazione;
h) livello di servizio commerciale e di interazione con l’utenza;
i) integrazione modale;
l) attenzione all’ambiente;
m) servizi aggiuntivi a bordo e nelle fermate o stazioni.
2. L’indagine di cui al comma 1 è effettuata almeno una volta all’anno, sulla base dei criteri tecnico-metodologici stabiliti con apposito provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.