Menù di navigazione

Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 16
- Apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore di trasporti pubblici locali (Articolo 23, comma 1, lett. g) l.r. 42/1998 )
1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto, esternamente, sulle due fiancate di ciascuna vettura con cabina di guida.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.