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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 13
1. Il gestore, singolarmente o in modo coordinato con gli altri gestori del trasporto pubblico urbano, istituisce un servizio informazioni telefonico attivo per almeno otto ore al giorno.
2. Il costo di chiamata del servizio di cui al comma 1, se a carico dell’utenza, non può superare quello di una normale tariffa di rete fissa ed è preventivamente comunicato all'utenza al momento dell'attivazione della telefonata.
3. Il gestore espone il numero del servizio di cui al comma 1 sui mezzi, presso le stazioni e le fermate, nonché sulle pubblicazioni destinate all'utenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.