Menù di navigazione

Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 12
- Modalità di effettuazione del servizio (Articolo 23, comma 1, lett. e), l.r. 42/1998 )
1 .I conduttori dei mezzi sono tenuti:
a) ad effettuare la sosta dei mezzi alle fermate o stazioni segnalate consentendo la regolare salita e discesa quando vi siano passeggeri a terra in attesa ed ogniqualvolta la fermata venga richiesta a bordo;
b) ad osservare modalità di guida idonee ad assicurare la buona qualità del servizio di trasporto e ad effettuare gli spostamenti a porte chiuse, aprendo queste ultime solo a mezzi fermi e richiudendole dopo aver controllato la regolare salita e discesa dei passeggeri.
2. Il personale dipendente è tenuto:
a) ad osservare un comportamento corretto nei confronti dell’utenza;
b) ad esporre il cartellino identificativo e ad indossare la divisa aziendale.
3. Il gestore assicura il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.