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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 1
- Oggetto e ambito di applicazione (articolo 23, l.r. 42/1998 )
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), disciplina gli obblighi a cui devono attenersi i gestori del servizio di trasporto pubblico locale effettuato con mezzi a guida vincolata diversi da quelli ferroviari, indipendentemente dal tipo di sede utilizzata, relativamente alle attività che interessano la tutela dell'utenza dei servizi programmati, anche svolti con servizio sostitutivo.
2. Per servizio sostitutivo si intende il servizio svolto, in sostituzione di corse effettuate con i mezzi descritti al comma 1 con autobus o servizio automobilistico.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi del presente regolamento per soggetto gestore si intende il soggetto affidatario del servizio, di seguito indicato “gestore”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.