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Regolamento 22 ottobre 2012, n. 58/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 26 ottobre 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l' articolo 121, comma quarto della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare gli articoli 96, 105 quater e 117, comma 2, lettera g);


Vista la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012, n. 878 (Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale. Attuazione dell’O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 e del D.M. 14.1.2008 – Revoca della DGRT 431/2006);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso in data 12 luglio 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 dicembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione n. 742 della Giunta regionale del 6 agosto 2012, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione dell' articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica”;


Visto il parere favorevole della VI commissione consiliare del 7 settembre 2012, espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali del 12 settembre 2012, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012, n. 886;


Considerato quanto segue:


1. La necessità di procedere ad un aggiornamento della classificazione sismica che si basa sulle indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, in base al quale la progettazione tiene conto dell’azione sismica calcolata per il sito di progetto, attraverso la sua localizzazione nella mappa nazionale di pericolosità di cui all’allegato B del medesimo decreto;


2. Detta nuova classificazione sismica ha reso indispensabile la contestuale modifica dei procedimenti di controllo e di verifica sulle costruzioni e ha reso altresì necessaria una nuova classificazione del territorio regionale stabilita in apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo il procedimento stabilito nell’articolo 96 della l.r.1/2005;


3. La necessità di distinguere, ai fini della massima efficacia dei controlli e delle verifiche delle strutture regionali competenti, nell’ambito della zona 3 a bassa sismicità, tre diverse fasce, basate su intervalli di accelerazione sismica (ag) per le quali prevedere una differenziazione delle percentuali di sorteggio proporzionale al valore di accelerazione;


4. La conseguente necessità di abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica), per adeguare, con un nuovo regolamento, la procedura di sorteggio dei progetti alla nuova classificazione sismica;


5. L’opportunità di disporre la contestuale entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio regionale e del presente regolamento;


6. La necessità di dettare una disciplina transitoria per i primi dodici mesi di vigenza del presente regolamento, in attesa di disporre dei dati della pericolosità locale dei siti d'intervento;


si approva il presente regolamento


Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione dell' articolo 117, comma 2, lettera g), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione e svolgimento della vigilanza e verifica sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico classificate a bassa sismicità.
2. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 105 ter e 105 quater della l.r.1/2005, il presente regolamento individua:
a) la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati;
b) la dimensione del campione da assoggettare a verifica;
c) i criteri in base ai quali è effettuato il sorteggio degli interventi da assoggettare a verifica.
Art. 2
- Classificazione delle zone soggette a rischio sismico. Zone a bassa sismicità
1. La classificazione delle zone soggette a rischio sismico è effettuata con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 96 della l.r.1/2005.
2. Tenuto conto della classificazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a campione ai sensi dell'articolo 105 quater della l.r.1/2005, le zone a bassa sismicità si distinguono in:
a) zona 3;
b) zona 4.
3. La zona 3 è suddivisa in fasce di pericolosità che tengono conto del “valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d’uso (Cu) pari ad 1 (classe d’uso II)”, di seguito indicato “ag” come segue:
a) fascia A, contraddistinta da valori di ag> 0.15 g;
b) fascia B, contraddistinta da valori di 0.125< ag < 0.15g;
c) fascia C, contraddistinta da valori di ag < 0.125g.
4. Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera d-bis della l.r. 1/2005, il progettista assevera la zona sismica e la fascia di pericolosità del sito, specificandone il valore ag.
Art. 3
- Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica mediante il metodo a campione
1. Ferma restando la verifica obbligatoria dei progetti previsti all’articolo 105 ter, comma 4, della l.r. 1/2005, tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, da realizzare nelle zone 3 e 4, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Art. 4
- Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica
1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3 per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3, escludendo i preavvisi relativi a progetti assoggettati a verifica obbligatoria ai sensi dell'articolo 105 ter, comma 4, della l.r.1/2005.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, i progetti sono individuati, per ciascuna zona e nella zona 3 per ciascuna fascia, per metà della dimensione del campione tra quelli relativi ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento e per l’altra metà tra quelli relativi ai precedenti 12 mesi e per i quali non è ancora stata depositata la relazione di ultimazione dei lavori.
3. La percentuale per la determinazione della dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata su base provinciale con riferimento ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, nella misura di seguito indicata:
a) per la zona 3, fascia A, nella misura del 40 per cento dei preavvisi;
b) per la zona 3, fascia B, nella misura del 10 per cento dei preavvisi;
c) per la zona 3, fascia C, nella misura del 5 per cento dei preavvisi;
d) per la zona 4, nella misura dell'1 per cento dei preavvisi.
Art. 5
- Modalità di svolgimento del sorteggio
1. Tenuto conto delle esclusioni di cui all’articolo 4, comma 1 e dei numeri assegnati a ciascun progetto sull’apposito registro delle denunce, il sorteggio avviene mediante:
a) estrazione manuale;
b) generazione di numeri casuali per via elettronica, anche gestita da apposito programma elettronico.
2. Il sorteggio è effettuato pubblicamente dal responsabile della struttura regionale competente o da un suo delegato, il lunedì compreso fra il quarto ed il decimo giorno del mese, alla presenza di almeno due tecnici regionali.
3. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto immediatamente mediante affissione pubblica nell'ufficio, da mantenere per tutto il mese di riferimento. L'esito del sorteggio è comunicato direttamente agli interessati, contestualmente all'affissione e comunque entro i tre giorni successivi.
4. La comunicazione diretta di cui al comma 3 indica la data prevista per la conclusione della verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105 quater, comma 7, della l.r.1/2005.
Art. 6
- Norma transitoria
1. Per i primi dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del sorteggio relativo ai progetti di cui all’articolo 4, comma 2, il sorteggio è effettuato individuando la fascia sulla base del valore di ag della sede del capoluogo comunale.
Art. 7
- Norma finale
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica) è abrogato a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 8
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.