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Regolamento 22 ottobre 2012, n. 58/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 26 ottobre 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l' articolo 121, comma quarto della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare gli articoli 96, 105 quater e 117, comma 2, lettera g);


Vista la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012, n. 878 (Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale. Attuazione dell’O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 e del D.M. 14.1.2008 – Revoca della DGRT 431/2006);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso in data 12 luglio 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 dicembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione n. 742 della Giunta regionale del 6 agosto 2012, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione dell' articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica”;


Visto il parere favorevole della VI commissione consiliare del 7 settembre 2012, espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali del 12 settembre 2012, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012, n. 886;


Considerato quanto segue:


1. La necessità di procedere ad un aggiornamento della classificazione sismica che si basa sulle indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, in base al quale la progettazione tiene conto dell’azione sismica calcolata per il sito di progetto, attraverso la sua localizzazione nella mappa nazionale di pericolosità di cui all’allegato B del medesimo decreto;


2. Detta nuova classificazione sismica ha reso indispensabile la contestuale modifica dei procedimenti di controllo e di verifica sulle costruzioni e ha reso altresì necessaria una nuova classificazione del territorio regionale stabilita in apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo il procedimento stabilito nell’articolo 96 della l.r.1/2005;


3. La necessità di distinguere, ai fini della massima efficacia dei controlli e delle verifiche delle strutture regionali competenti, nell’ambito della zona 3 a bassa sismicità, tre diverse fasce, basate su intervalli di accelerazione sismica (ag) per le quali prevedere una differenziazione delle percentuali di sorteggio proporzionale al valore di accelerazione;


4. La conseguente necessità di abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica), per adeguare, con un nuovo regolamento, la procedura di sorteggio dei progetti alla nuova classificazione sismica;


5. L’opportunità di disporre la contestuale entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio regionale e del presente regolamento;


6. La necessità di dettare una disciplina transitoria per i primi dodici mesi di vigenza del presente regolamento, in attesa di disporre dei dati della pericolosità locale dei siti d'intervento;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.