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Regolamento 12 settembre 2012, n. 48/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 15 bis della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma”).

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 17 settembre 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma") ed in particolare l’articolo 15 bis;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 luglio 2012;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 16 luglio 2012 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Visto il parere delle Commissioni consiliari settima e sesta espresso nella seduta congiunta del 1 agosto 2012;


Visto l' ulteriore parere di cui all’articolo16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2012, n. 793;


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 15 bis della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma") demanda al regolamento regionale la possibilità di individuare i limiti di costo e le tipologie delle opere di cui all’articolo 2, comma 1 della l.r.35/2011 ;


2. la ricognizione delle opere pubbliche aventi carattere strategico effettuata dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo16, comma 2 della l.r. 35/2011 ha evidenziato che oltre 1600 opere presentano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a) della l.r. 35/2011 ;


3. in relazione alla dimensione quantitativa sopra evidenziata, è opportuna l’approvazione del presente regolamento, al fine di qualificare l’attività di monitoraggio e controllo specificamente prevista dalla l.r. 35/2011 per le opere pubbliche di interesse strategico regionale attraverso la definizione di un costo minimo dell’opera;


4. alcune proiezioni effettuate sulle opere oggetto della ricognizione di cui al punto 2 hanno evidenziato che l’applicazione di un limite minimo di costo riduce sensibilmente il numero delle opere pubbliche di interesse strategico di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) della l.r. 35/2011 , mantenendo comunque significativo il valore complessivo delle medesime;


5. le commissioni consiliari sesta e settima hanno espresso sulla proposta di regolamento parere favorevole con osservazioni che si ritiene di accogliere e con il suggerimento, dopo le opportune verifiche, di ridurre ulteriormente il numero delle opere interessate alla norma portando il limite di costo complessivo fino ad uno massimo di euro 1.000.000,00;


6. di mantenere il limite di costo complessivo a euro 500.000,00 in quanto le verifiche effettuate hanno evidenziato che il relativo innalzamento incide significativamente sul numero di opere soggette, in quanto di interesse strategico regionale, alle specifiche modalità di monitoraggio e controllo previste dalla l.r. 35/2011 e che le opere che risulterebbero escluse presentano una apprezzabile presenza di criticità circa il rispetto delle tempistiche di realizzazione programmate;


7. il presente regolamento riveste carattere di urgenza al fine di consentine la applicazione in vista delle prossime sessioni di monitoraggio;


si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.