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Regolamento 7 agosto 2012, n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”).

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 14 agosto 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato)come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ed in particolare l'articolo 26;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 24 maggio 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2012, n. 539;


Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 luglio 2012;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 693;


Considerato quanto segue:


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato)come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ed in particolare l'articolo 26;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 24 maggio 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2012, n. 539;


Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 luglio 2012;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 693;


Considerato quanto segue:


1. per realizzare le finalità della l.r. 53/2008 è necessario stabilire modalità uniformi a cui si devono attenere le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana a seguito dell'abolizione dell'albo artigiani, attuata dalla l.r.66/2011 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


2. per assicurare il rispetto delle disposizioni di semplificazione introdotte dalla l.r. 66/2011 alla normativa sull'artigianato è necessario introdurre una disciplina di semplificazione relativamente alle modalità di attuazione dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;


3. per garantire la corretta applicazione delle disposizioni relative all'attribuzione della qualifica di maestro artigiano è necessario introdurre precisazioni riguardo al possesso del requisito dell'iscrizione al Registro delle Imprese, anche al fine di garantire uniformità e trasparenza nell'attribuzione della qualifica medesima.


si approva il presente regolamento


Art. 1
- Sostituzione della rubrica del Capo II del d.p.g.r. 55/R/2009
1. La rubrica del capo II del regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) è sostituita dalla seguente:
“Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese”
.
Art. 2
1. L'articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“ Art. 2 - Dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.
1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la dichiarazione di cui all'articolo 14 della l.r.53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.
2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.
3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana
(Unioncamere Toscana).
4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della dichiarazione ai sensi della normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in particolare accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.”
.
Art. 3
1. L'articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“ Art. 3 - Trasmissione alla regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane.
1. La regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.”
.
Art. 4
1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“ Art. 4 - Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese.
1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti
previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di
quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.
2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.
3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.
4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della
commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per individuare ulteriori ambiti in cui procedere a controlli di tipo puntuale.
5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire ricevute opponibili a terzi”.
Art. 5
1. Dopo l'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è inserito il seguente:
“ Art. 4 bis - Perdita del requisito di impresa artigiana.
1. Nei casi in cui l'impresa ometta di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) entro i termini previsti, la CCIAA avvia d'ufficio il procedimento per la cancellazione dell'annotazione artigiana o per la modifica della partecipazione dei soci.”
.
Art. 6
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato, titolare o socio partecipante di impresa artigiana regolarmente iscritto nel registro delle imprese e annotato come artigiano nella sezione speciale, presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.”
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Art. 7
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2009 è inserito il seguente:
“1bis. Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato al conseguimento della qualifica di maestro artigiano deve essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed annotato come artigiano nella sezione speciale.”
Art. 8
- Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.