Menù di navigazione

Regolamento 7 agosto 2012, n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”).

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 14 agosto 2012

Art. 2
1. L'articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“ Art. 2 - Dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.
1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la dichiarazione di cui all'articolo 14 della l.r.53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.
2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.
3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana
(Unioncamere Toscana).
4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della dichiarazione ai sensi della normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in particolare accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.