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Regolamento 31 luglio 2012, n. 44/R

Modifiche al decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”)

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 3 agosto 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 22 dicembre 2011;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento 21 maggio 2012, n. 414;


Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 giugno 2012;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, n. 646;


Considerato quanto segue:


1. Con il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) si è completato il quadro normativo nazionale in materia di appalti pubblici, con la definizione in particolare della disciplina per le procedure relative a servizi e forniture; inoltre, con il Sito esternodecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 3 agosto 2009 n. 102 , e con il Sito esternodecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 106 , sono state modificate numerose disposizioni del Codice stesso;

2. è necessario prevedere alcune modifiche allo scopo di razionalizzare i flussi informativi nei confronti dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall’articolo 4 della l.r. 38/2007 , anche al fine di garantire una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti;

3. relativamente ai profili della sicurezza e regolarità del lavoro, occorre introdurre disposizioni operative dirette ad assicurare l’individuazione del tutor di cantiere nel rispetto dei principi di cui all’articolo 27 del Codice dei contratti;

4. inoltre, sulla base di quanto riscontrato nella fase applicativa, occorre modificare in taluni aspetti la disciplina degli appalti di interesse generale al fine di chiarire e semplificare gli adempimenti connessi;

5. occorre dare immediata esecuzione alle disposizioni del presente regolamento ai fini di evitare incertezze per le stazioni appaltanti che si verificherebbero durante il periodo di precedente all’entrata in vigore ordinaria per quanto riguarda le comunicazioni da dare all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici;



si approva il presente regolamento


Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 45/R/2008
1. L’articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - Contenuto della sezione
1. La sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato B al presente regolamento.
2. I dati e le informazioni di cui all’allegato B sono trasmessi relativamente a:
a) contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
b) contratti di fornitura con posa in opera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
c) contratti di servizi per i quali sia previsto l’impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006, corrispondenti:
1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell’allegato II A al d. lgs. 163/2006;
2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell’allegato II B al d.lgs. 163/2006.
3. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) ed r) sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, secondo periodo e comma 11 del d.lgs. 163/2006.
4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell’esito della procedura di appalto di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) della l.r. 38/2007, da effettuarsi nei termini di cui all’articolo 20, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2.
5. Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.lgs. 163/2006, nonché quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall'articolo 6 del decreto-legge 12
novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.”
.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 45/R/2008
1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 45/R/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”:
a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);
b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all’allegato B, lettera i);
c) entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento al quale l’informazione si riferisce, per i dati di cui all’allegato B, lettere da o) a s);
d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettera t).
2. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall’effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.
3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE” ) ed in caso di interventi effettuati nell’ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l’intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.”
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Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all’articolo 11, nei dati e nelle informazioni di cui al comma 1 non sono compresi quelli relativi:
a) ai contratti di importo pari o inferiore a euro 150.000;
b) ai contratti esclusi, di cui agli articoli da 19 a 26 del d.lgs.163/2006;
c) ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del d.lgs.163/2006 limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all’allegato C, paragrafo 1, lettere da e) a i);
d) ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all’allegato C, paragrafo 1, lettera g), punto 1 (importo e date degli stati di avanzamento emessi) e punto 2 (modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento);
e) ai contratti per i quali non sia previsto l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), di cui all’articolo 3 della l. 136/2010.”
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Art. 4
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 45/R/2010 è aggiunto il seguente:
“1 bis. I contratti di acquisto in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006 non sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 10 della l.r. 38/2007, ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettere, b) e c).”
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Art. 5
1. Il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. Per l’esercizio delle funzioni di tutor di cantiere, individuato con le procedure di cui all’articolo 91 del d.lgs 163/2006, è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del d. lgs. 81/2008.”
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2. Dopo il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 45/R/2008 è inserito il seguente:
“1 bis. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 22 della l.r. 38/2007, gli organismi paritetici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, possono supportare le stazioni appaltanti per l’individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1.”
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Art. 6
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 50 del d.p.g.r. è sostituita dalla seguente:
“a) per conto esclusivo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale;”
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Art. 7
1. Il comma 1 dell’articolo 56 del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. A seguito dell’aggiudicazione della gara la Regione procede alla stipula del contratto generale con l’aggiudicatario. Il contratto generale contiene l’obbligo espresso, a carico dell’aggiudicatario medesimo, di consentire l’adesione a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 50, comma 2, oppure, nei casi di cui all’articolo 54, alle amministrazioni sottoscrittici della convenzione di cui al medesimo articolo 54 nonché alle eventuali ulteriori amministrazioni che possono aderire con le modalità definite dalla convenzione stessa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 55, comma 1, lettera e).”
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Art. 8
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 57 del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“a) la stipulazione di apposito contratto con l’aggiudicatario, qualora sia necessario per la validità del contratto;”
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Art. 9
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“b) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b), l’aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell’adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti.”
Art. 10
1. Il comma 3 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni
relative al contratto.”
2. Il comma 4 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 45/R/2008 è abrogato.
Art. 11
- Sostituzione dell’allegato B del d.p.g.r. 45/R/2008
1. L’allegato B del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Allegato B
Archivio dei contratti pubblici: dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro (articolo 11)
L'archivio contiene i seguenti dati:
a) oggetto del contratto;
b) tipologia dei lavori o dei servizi da eseguire o della fornitura e, nel caso di contratti di forniture, se sia prevista posa in opera;
c) nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'articolo 32, comma 3.
d) indirizzo del cantiere o del luogo in cui si esegue il contratto;
e) prezzo a base di gara ed importo degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. 163/2006;
f) data di aggiudicazione;
g) data di inizio e termine dei lavori o di esecuzione definiti nel contratto;
h) denominazione e codice fiscale dell’operatore economico titolare del contratto ed eventualmente dell’esecutore;
i) denominazione e codice fiscale dell’operatore economico subappaltatore o sub-contraente nonché tipo di prestazione e data di autorizzazione del subappalto o del sub-contratto;
j) redazione dei seguenti documenti, ove richiesti:
1. piano di sicurezza e coordinamento e nominativo del coordinatore della sicurezza per la
progettazione;
2. documento unico di valutazione dei rischi di interferenza e nominativo del soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa che lo ha redatto;
k) nominativo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
l) estremi dell’atto di nomina del direttore operativo ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 38/2007, e relativo nominativo;
m) nominativo del tutor nei casi previsti dall'articolo 22 della l.r. 38/2007;
n) presentazione da parte dell'affidatario e valutazione da parte della stazione appaltante di eventuali misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza o requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 38/2007;
o) esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 38/2007;
p) mancata aggiudicazione definitiva o mancato pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 38/2007;
q) inadempienze rilevate dalla stazione appaltante relativamente alle disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro di cui all'articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6, della l.r. 38/2007;
r) elenco delle segnalazioni di infortuni avvenuti nel cantiere, tenuto dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a trenta giorni lavorativi;
s) data di sospensione e ripresa dell’esecuzione per i contratti di lavori;
t) data effettiva del termine dei lavori o di esecuzione del contratto, ammontare complessivo delle ore lavorate e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi.”
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Art. 12
- Modifiche dell’allegato C del d.p.g.r. 45/R/2008
1. Il punto 1 della lettera g) del paragrafo 1 dell’allegato C del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. importo e date degli stati di avanzamento, relativo ammontare delle ore lavorate e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi;”
.
Art. 13
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.