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Regolamento 31 luglio 2012, n. 44/R

Modifiche al decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”)

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 3 agosto 2012

Art. 9
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“b) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b), l’aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell’adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.