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Regolamento 31 luglio 2012, n. 44/R

Modifiche al decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”)

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 3 agosto 2012

Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 45/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all’articolo 11, nei dati e nelle informazioni di cui al comma 1 non sono compresi quelli relativi:
a) ai contratti di importo pari o inferiore a euro 150.000;
b) ai contratti esclusi, di cui agli articoli da 19 a 26 del d.lgs.163/2006;
c) ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del d.lgs.163/2006 limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all’allegato C, paragrafo 1, lettere da e) a i);
d) ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all’allegato C, paragrafo 1, lettera g), punto 1 (importo e date degli stati di avanzamento emessi) e punto 2 (modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento);
e) ai contratti per i quali non sia previsto l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), di cui all’articolo 3 della l. 136/2010.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.