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Regolamento 31 luglio 2012, n. 44/R

Modifiche al decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”)

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 3 agosto 2012

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 45/R/2008
1. L’articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - Contenuto della sezione
1. La sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato B al presente regolamento.
2. I dati e le informazioni di cui all’allegato B sono trasmessi relativamente a:
a) contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
b) contratti di fornitura con posa in opera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
c) contratti di servizi per i quali sia previsto l’impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006, corrispondenti:
1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell’allegato II A al d. lgs. 163/2006;
2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell’allegato II B al d.lgs. 163/2006.
3. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) ed r) sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, secondo periodo e comma 11 del d.lgs. 163/2006.
4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell’esito della procedura di appalto di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) della l.r. 38/2007, da effettuarsi nei termini di cui all’articolo 20, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2.
5. Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.lgs. 163/2006, nonché quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall'articolo 6 del decreto-legge 12
novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.