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Regolamento 24 luglio 2012, n. 43/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”)

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Visto il decreto del presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 8 marzo 2012;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 14 maggio 2012, n. 402;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 giugno 2012;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 18 giugno 2012;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2012, n. 638;


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) ha modificato la legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) nella parte relativa all’autorizzazione all’esercizio cinematografico, con particolare riferimento alle tipologie strutturali, alle fattispecie soggette ad autorizzazione e agli indicatori regionali;


2. La l.r. 20/2011 ha altresì modificato la norma della l.r. 21/2010 che specificamente elenca gli oggetti demandati al relativo regolamento di attuazione, inserendo espressamente la definizione degli indicatori regionali di cui al punto 1.


3. Di accogliere il parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo alla raccomandazione formulata nel parere: la prevalenza data, nella riassegnazione dei posti resisi disponibili nell’ambito della stessa provincia, all’apertura di nuove strutture rispetto all’ampliamento di quelle esistenti, viene prevista come criterio di priorità in caso di presentazione contestuale della richiesta di apertura e della richiesta di ampliamento, per esigenze di rispetto dei termini procedimentali stabiliti per l’autorizzazione all’esercizio cinematografico;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.