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Regolamento 24 luglio 2012, n. 43/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”)

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 5
1. Dopo l’articolo 17 ter del d.p.g.r. 22/R/2011 è inserito il seguente:
“Art. 17 quater - Requisiti tecnici minimi
1. Ai fini dell’attività di esercizio cinematografico, sia per le strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio cinematografico che per quelle non soggette, sono altresì richiesti i seguenti requisiti tecnici minimi:
a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;
b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;
c) cassa automatica;
d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza tra le file non inferiore a un metro;
e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, conformemente al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.