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Regolamento 24 luglio 2012, n. 43/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”)

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 10
1. Dopo l’articolo 17 octies del d.p.g.r. 22/R/2011 è inserito il seguente:
“Art. 17 nonies - Indicatori regionali
1. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico è rilasciata, ai sensi dell’articolo 50 comma 2 della l.r. 21/2010, nel rispetto dei seguenti indicatori:
a) capacità dell’offerta: essa indica il numero dei posti autorizzabili in ciascuna provincia ed è determinata sulla base del rapporto tra quoziente provinciale e quoziente regionale come di seguito definiti:
1) il quoziente provinciale è definito dal rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello provinciale;
2) il quoziente regionale è definito dal rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello regionale;
b) dotazione infrastrutturale: la Regione, in sede di conferenza di servizi per l’autorizzazione all’esercizio cinematografico delle medie e grandi multisale, mette a disposizione le informazioni relative alla dotazione infrastrutturale di cui all’articolo 51 comma 1 bis della l.r. 21/2010 e riferite al Sistema Economico Locale (SEL), così come definito dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 1999, n.219, all’interno del quale è previsto il nuovo insediamento, ai fini di una valutazione di tali informazioni nell’ambito della medesima conferenza di servizi;
c) distanze: per le grandi multisala, come previsto dall’articolo 51 comma 1 ter della l.r. 21/2010, deve essere rispettata la distanza di almeno quindici chilometri in linea d’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 1 sono computati, secondo i dati riferiti all’anno precedente a quello dell’aggiornamento annuale del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010:
a) i posti degli esercizi cinematografici che abbiano svolto attività di programmazione per un numero superiore a 120 giornate l’anno;
b) i posti delle strutture autorizzate ai sensi di legge, anche se non ancora in attività, entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico;
c) i posti delle sale cinematografiche per le quali è stata concessa la proroga di cui all’articolo 17 septies comma 2;
d) i posti delle sale cinematografiche inattive da meno di un anno purchè siano entrate nel computo dell’indicatore capacità dell’offerta nel precedente aggiornamento del sistema della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
3. In fase di aggiornamento del sistema della rete distributiva, qualora il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti degli esercizi cinematografici decaduti, ai sensi dell’articolo 17 septies, nell’anno di riferimento dei dati di cui al comma 2 ovvero chiusi, a seguito di apposita comunicazione di cui all’articolo 17 octies da parte del comune competente mediante il SUAP, vengono resi disponibili ai fini autorizzatori, ai sensi dell’articolo 51 comma 1 quater della l.r. 21/2010, nell’ambito della stessa provincia, fino al successivo aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva.
4. Qualora vengano contestualmente presentate, ai sensi dell’articolo 17 ter comma 1, una richiesta di ampliamento dei posti dell’esercizio cinematografico e una richiesta di realizzazione di nuova struttura cinematografica, nell’assegnazione dei posti resisi disponibili ai sensi del comma 3 viene data priorità alla richiesta di realizzazione di nuova struttura cinematografica.
5. Ai sensi dell’articolo 50 comma 2 ter della l.r. 20/2011, l’autorizzazione per le medie e grandi multisala di cui al comma 1 lettera b), rilasciata a seguito della conferenza dei servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività. Tali prescrizioni possono comprendere fra l’altro:
a) la previsione di una sala cinematografica allestita a cinema-teatro;
b) la previsione di una percentuale di programmazione riservata al cinema indipendente o d’autore;
c) la concessione (gratuita o a prezzi concordati) di spazi per attività culturali ed eventi pubblici
negli orari in cui non viene effettuata la programmazione cinematografica;
d) la previsione di condizioni vantaggiose per la fruizione cinematografica a particolari fasce di popolazione (es. anziani, giovani, scolaresche).
6. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Regione approva con decreto dirigenziale l’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010, nel quale viene indicata la capacità dell’offerta ai fini dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico. L’aggiornamento annuale viene effettuato sulla base dei dati relativi all’anno precedente ed ha validità fino al successivo decreto dirigenziale di aggiornamento del sistema.
7. Gli effetti della decadenza di cui all’articolo 17 septies, ai fini dell’aggiornamento del sistema della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010, decorrono dalla data di adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 6.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.