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Regolamento 18 giugno 2012, n. 28/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 21 giugno 2012

Art. 1
1. Il titolo VI del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituito dal seguente:
“Titolo VI - Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato
Capo I - Disposizioni generali
Art. 40 - Formazione nell'apprendistato
1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Art. 41 - Piano formativo individuale
1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Art. 42 - Certificazione delle competenze in esito alle attività formative
1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.
2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego, dai soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da altre categorie di soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, che definisce altresì le procedure per l’accreditamento degli stessi.
3. I processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nelle more della definizione del repertorio nazionale, di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.
4. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale al termine del periodo formativo del contratto sostengono l'esame per conseguire l’attestato di qualifica e il diploma professionale relativo alle competenze previste dai profili formativi di cui all’articolo 47. Nel caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali, l’attestazione di competenze intermedia è rilasciata sulla base dei modelli definiti dall’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.
5. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.
Art. 43 - Erogazione dell’offerta formativa
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce annualmente le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.
2. Per le tipologie di contratto indicate all’articolo 40, comma 1, lettere a) e b) l’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 44 - Compiti dei servizi per l'impiego
1. Il servizio per l'impiego competente provvede:
a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;
c) alla ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 42, comma 2.
Art. 45 - Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro
1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi all’interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.
Capo II - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Art. 46 - Destinatari e durata del percorso formativo
1 . I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono rivolti ai soggetti che hanno compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
b) frequentano o hanno frequentato, in tutto o in parte, i percorsi di istruzione e formazione professionale;
c) sono in possesso di una qualifica professionale. In tal caso possono accedere ai percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale.
2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato non può essere superiore a tre anni per la qualifica e a quattro anni per il diploma professionale. La Giunta regionale può prevedere percorsi di durata annuale e biennale per gli apprendisti di età compresa tra i quindici e diciotto anni che siano stati già inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.
3. L’attività di formazione interna ed esterna all’azienda è strutturata per un totale di seicento ore annue per il numero degli anni di durata del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, in osservanza degli standard generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, nel rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.
4. La Giunta regionale, in base all’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, può prevedere una diminuzione del monte ore del percorso formativo per gli apprendisti di età superiore a diciotto anni che sono in possesso di crediti in ingresso coerenti al profilo professionale da acquisire.
Art. 47 - Profili formativi
1. I profili formativi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono definiti dal repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) del d.lgs. 226/2005.
2. Con modalità individuate dalla Giunta regionale, i profili formativi indicati al comma 1 sono articolati in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio, secondo gli standard del sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.
Art. 48 - Contenuti, soggetti e strumenti dell’attività formativa
1. La formazione è finalizzata, prioritariamente, al conseguimento delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali comuni, necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente che acquisisce la qualifica o il diploma nell'ambito dell'apprendistato. La formazione può essere altresì finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.
2. I percorsi formativi sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione, ai sensi degli articoli da 67 a 76 bis, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 42, comma 2.
3. I soggetti indicati al comma 2 collaborano con le aziende per la definizione degli obiettivi della formazione e per l’individuazione delle modalità di realizzazione della formazione, con il supporto del tutore didattico e in accordo con il tutore o referente aziendale.
4. La formazione è erogata prioritariamente attraverso corsi di formazione professionale. Può essere altresì erogata con assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative
accreditate.
5. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e le funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 49 - Formazione aziendale
1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto degli standard generali disciplinati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
Capo III - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 50 - Standard per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce gli standard dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) erogazione in un contesto strutturato ed organizzato;
b) assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti;
c) realizzazione mediante una specifica progettazione;
d) produzione di esiti verificabili e certificabili.
Art. 51 - Contenuti, durata e strumenti dell’attività formativa
1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50.
2. La durata complessiva dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. La durata dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a:
a) novanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di una qualifica o di un diploma professionale;
b) sessanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea.
4. Le ore di formazione possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale, di cui all’articolo 41.
5. L’attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.
6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.
7. Nell’ambito delle competenze trasversali è garantita agli apprendisti la conoscenza delle norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle pari opportunità, alla disciplina del rapporto di lavoro e alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
Capo IV - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 51 bis - Standard formativi per l’apprendistato di alta formazione e ricerca
1. La Giunta regionale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e altre istituzioni formative, definisce gli standard formativi per l’apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.