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Regolamento 15 maggio 2012, n. 20/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di accreditamento dei nidi domiciliari

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 18 maggio 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare gli articoli 4 e 32;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 22 marzo 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 aprile 2012;


Visto il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 aprile 2012;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2012, n. 366;


Considerato quanto segue:


1. il d.p.g.r. 47/R/2003 ad oggi non consente che i nidi domiciliari possano essere accreditati;


2. la non accreditabilità impedisce ai servizi educativi in questione di accedere ai finanziamenti della Regione Toscana e non consente loro la possibilità di convenzionamento con i Comuni toscani;


3. il convenzionamento è condizione essenziale per far sì che i nidi domiciliari possano a tutti gli effetti essere parte del sistema integrato regionale;


4. la consistenza delle liste di attesa per la frequenza di servizi educativi a titolarità comunale spinge ad aumentare il più possibile l'offerta di servizi sul territorio, nell'ottica di ampliamento del sistema integrato, in modo che questi possano beneficiare degli strumenti messi a disposizione della Regione Toscana per il sostegno della domanda da parte delle famiglie;


5. il convenzionamento è inoltre alla base del funzionamento dei buoni servizio, strumenti di intervento utilizzati dalla Regione Toscana per sostenere il reddito delle famiglie che, collocandosi in lista di attesa per i nidi comunali, iscrivono i propri figli presso servizi educativi per la prima infanzia a titolarità privata;


si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Il comma 5 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.