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Regolamento 27 aprile 2012, n. 15/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente dalla Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza)

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 4 maggio 2012



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


La Giunta regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed in particolare l’articolo 76 undecies;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza);


Visto i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento n. 254 del 2 aprile 2012;


Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso nella seduta dell’11 aprile 2012;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16 comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 326;



Considerato quanto segue:



1. che l’articolo 142 bis, comma 11 bis della l.r. 40/2005 prevede che in attesa della definizione dei piani annuali attuativi di cui all’articolo 76 sexies della l.r. 40/2005 la prosecuzione dell’attività di trasporto sanitario di emergenza sul territorio regionale sia garantita dalle associazioni di volontariato e dai comitati della CRI che esercitavano tale attività al momento di entrata in vigore della legge;


2. che la previsione del requisito organizzativo di cui all’Allegato A, punto 3, del d.p.g.,r. 1/R/ 2012 impedisce l’inserimento nell’elenco di alcune associazioni che svolgono l’attività di emergenza urgenza sul territorio e che, al momento di entrata in vigore della legge, comunque svolgevano tale attività;


3. che il requisito organizzativo, di cui al considerato precedente, risulta, inoltre, coincidere con il requisito previsto dalle disposizioni degli articoli 76 septies, comma 1, lettera e) e 76 octies, comma 1, lettera f) della l.r. 40/2005 , in merito alla individuazione degli organismi maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato, i cui rappresentanti faranno parte della Conferenza regionale permanente e dei comitati di coordinamento locali;


4. che il requisito, di cui agli articoli 76 septies, comma 1, lettera e) e 76 octies, comma 1, lettera f) della l.r. 40/2005 , è ritenuto il più idoneo al fine di garantire la maggiore rappresentatività degli organismi regionali delle associazioni di volontariato e, pertanto, garantire continuità ed uniformità nella gestione dell’intero sistema del trasporto sanitario di emergenza-urgenza;


5. che, ai fini di garantire le prestazioni ed i servizi richiesti alle associazioni iscritte nell’elenco, anche in fase di prima applicazione del nuovo sistema, in osservanza dell’inderogabile principio di continuità del servizio di emergenza urgenza territoriale, è opportuno mantenere la previsione dell’appartenenza del singolo soggetto ad una rete associativa che abbia almeno tre postazioni operative nell’ambito del territorio dell’azienda unità sanitaria locale, in modo che eventuali criticità operative di ogni singola associazione possano essere affrontate da più soggetti in rete in grado di sopperire reciprocamente alle difficoltà intervenute e garantire in ogni situazione l’erogazione del servizio;


6. che si ritiene quindi necessario modificare il punto 3 dei “requisiti organizzativi” di cui all’Allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012 per le motivazioni di cui ai considerato precedenti;


7. che è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione dell’esigenza di garantire il tempestivo avvio del nuovo assetto organizzativo del sistema di emergenza urgenza;



si approva il presente regolamento

Art. 1
- Modifiche all’Allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012
1. Il punto 3 dei “requisiti organizzativi” di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40) è sostituito dal seguente:
“3. Soggetto in grado di assicurare la continuità del servizio attraverso l’appartenenza ad una rete associativa operante nell’emergenza-urgenza ed organizzata con almeno tre postazioni operative nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento.”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.