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Regolamento 22 marzo 2012, n. 11/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di tirocini

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 30 marzo 2012

Art. 1
- Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la sezione I del capo III del titolo VIII del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è inserita la seguente:
“Sezione I bis
Art. 86 bis - Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è tenuto a:
a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante;
b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti
indicati all’articolo 86 sexies, comma 1;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 17 ter, comma 5
della l.r. 32/2002.
2. Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l’impiego, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17 bis, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l’impiego.
3. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 86 ter - Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
d) non avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.
3. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
Art. 86 quater - Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative
per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
Art. 86 quinquies - Importo del rimborso spese
1. L’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi.
Art. 86 sexies - Caratteristiche e compiti del tutore responsabile delle attività didattico-organizzative
1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è nominato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative svolge i seguenti compiti:
a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
b) monitora l’attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.
Art. 86 septies - Caratteristiche e compiti del tutore del tirocinante
1. Il tutore del tirocinante è nominato dal soggetto ospitante, che lo sceglie fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l’attività del tirocinio prevista nel progetto formativo.
2. Per le aziende artigiane indicate all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera a), il tutore è il titolare dell’azienda.
3. Il tutore svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) attesta la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
d) redige la relazione finale sull’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.
Art. 86 octies - Contenuti della convenzione e del progetto formativo
1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore d’intesa con il tutore del soggetto ospitante e deve contenere:
a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
c) la durata e l’orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
d) gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio;
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
f) la sede di svolgimento e il settore di attività;
g) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
Art. 86 nonies - Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti
1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini attivabili annualmente, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell’articolo 8 e nell’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”), per le quali è consentito un tirocinante;
b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili annualmente, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti diposizioni:
a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;
c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.
4. Il tirocinante assunto a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare non è computato nel numero dei tirocini attivabili annualmente.
Art. 86 decies - Condizioni e modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino
1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l’impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
Art. 86 undecies - Attività di informazione e monitoraggio dei centri per l’impiego
1. I centri per l’impiego effettuano:
a) l’informazione, nei confronti dei potenziali utenti, riguardo alle possibilità di utilizzo dei tirocini;
b) la verifica del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;
c) il monitoraggio dei tirocini attivati nell’anno solare precedente al fine di valutarne l’efficacia in termini occupazionali;
d) la trasmissione alla Regione delle risultanze di cui alla lettera c);
e) la registrazione delle competenze acquisite dal tirocinante nel libretto formativo del cittadino.”
.
1.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.