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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

CAPO V
- Entrata in vigore
Art. 11
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
Allegato A
Requisiti strutturali
Per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 è necessario il possesso dei seguenti requisiti strutturali:
1. Locali per il soggiorno ed il riposo del personale.
2. Servizi igienici e per l’igiene personale.
3. Specifico spazio per lo stoccaggio dei presidi e dei materiali di dotazione, nonché frigorifero e armadio dotato di chiusura a chiave per la conservazione dei farmaci, ove previsto il loro utilizzo.
4. Apposito spazio per il parcheggio dei mezzi.
5. Qualora l’organizzazione sia sede di un punto di primo soccorso anche i requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 507/2007.
Requisiti tecnologici
Per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 è necessario il possesso dei seguenti requisiti tecnologici:
1. Una funzione di “ricezione” presso la sede dell’organizzazione dotata di linea telefonica al fine di garantire un costante collegamento con la Centrale Operativa. L’operatività della funzione di ricezione si sostanzia nella prontezza operativa garantita dall’organizzazione medesima.
2. Un collegamento informatico alla rete internet e la presenza di una linea fax.
3. La disponibilità di mezzi idonei autorizzati al trasporto sanitario ai sensi della l.r. 83/2019 (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 26.

, direttamente od attraverso la rete associativa di appartenenza. Ciascuna organizzazione dovrà fornire l’elenco dei mezzi di soccorso, della tipologia, targa e data di immatricolazione.
4. Presenza in ogni autoambulanza di almeno una doppia via di comunicazione (radio e telefonia) con la Centrale Operativa. Nel caso in cui l’equipaggio si trovi all’esterno del mezzo dovrà essere prevista un’ulteriore modalità di comunicazione (radio portatile o telefono cellulare), secondo protocolli definiti di concerto con la Centrale Operativa.
Requisiti organizzativi
Per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 è necessario il possesso dei seguenti requisiti organizzativi:
1. Iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 26.

o appartenenza al Comitato regionale della Croce Rossa Italiana.
2. Utilizzo prevalente dell’attività volontaria nello svolgimento dell’ attività di trasporto sanitario.
3. Soggetto in grado di assicurare la continuità del servizio attraverso l’appartenenza ad una rete associativa operante nell’emergenza-urgenza ed organizzata con almeno tre postazioni operative nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento.(1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R, art. 1.

4. Aggiornamento costante, tramite la rete associativa di appartenenza, dell’albo dei soccorritori di livello base, di livello avanzato e dei soccorritori formatori. L’albo deve essere consultabile dalla centrale operativa competente per territorio.
5. Realizzazione in proprio oppure attraverso la rete associativa di appartenenza, e comunque secondo quanto stabilito dalla l.r. 83/2019 (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 26.

, di percorsi formativi tali da consentire la certificazione di nuovi soccorritori necessari per garantire la continuità del servizio.
6. Individuazione di un referente operativo dell’associazione immediatamente reperibile, per motivi di urgenza, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, da comunicare alla centrale operativa.
7. Registrazione ed archiviazione dei dati di competenza dell’organizzazione in relazione alle normative vigenti
8. Presenza di una procedura atta ad assicurare la compilazione della modulistica definita a livello regionale anche in relazione al debito informativo previsto dal decreto del 17 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Istituzione del sistema Informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza urgenza).
9. Copertura assicurativa per responsabilità civile per danni agli operatori ed a terzi – compresi i trasportati – derivante sia dalla circolazione degli automezzi che dallo svolgimento dell’attività di soccorso.
10. Presenza di una procedura atta ad assicurare il rispetto delle normative vigenti relative alla privacy ed alla sicurezza.
11. Presenza di una procedura relativa alle operazioni di lavaggio e di disinfezione del materiale eventualmente contaminato da liquidi e /o materiale biologico, nonché alla sanificazione dei mezzi di servizio, qualora necessaria.
12. Presenza di procedure di verifica, manutenzione preventiva e correttiva per il mantenimento in piena efficienza del parco autoambulanze e del materiale sanitario ed elettromedicale installato sulle stesse.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.