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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

CAPO IV
- Norme di prima applicazione
Art. 10
- Ricognizione delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI ed istituzione dell’elenco regionale (articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 )
1. Al fine di costituire l’elenco regionale, di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 , la competente struttura regionale effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale.
2. Al fine di effettuare la ricognizione delle associazioni di cui al comma 1 il dirigente della competente struttura regionale approva la modulistica necessaria alla trasmissione da parte delle associazioni dell’assenso per l’iscrizione nell’elenco regionale.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT della modulistica di cui al comma 2, i legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 che intendono iscrivere la propria associazione nell’elenco regionale, inoltrano apposita dichiarazione d’assenso alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica di cui al comma 2. Alla dichiarazione è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
4. Il dirigente della competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di cui la comma 3, provvede ad istituire l’elenco regionale.
5. La competente struttura regionale promuove la stipulazione di specifico accordo con il Comitato regionale toscano della CRI per inserire nell’elenco regionale i comitati del medesimo ente.
6. L’immissione nell’elenco regionale comporta l’inserimento delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI nel sistema toscano territoriale di soccorso.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.