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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

CAPO III
- Sistema budgetario
Art. 9
- Criteri per la formulazione del budget (articolo 76 undecies, comma 1 lettera d) della l.r. 40/2005 )
1. La Giunta regionale stabilisce annualmente, nell’ambito del fondo sanitario di cui all’articolo 25 della l.r. 40/2005 , il fabbisogno economico per l’attività di trasporto sanitario individuando un budget complessivo relativo alla quantità e qualità dei servizi di trasporto di emergenza urgenza da erogare nell’anno successivo tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, di cui all’articolo 76 septies della l.r. 40/2005 , per la programmazione aziendale e per l’elaborazione dei piani annuali attuativi ed operativi locali. Nelle more della definizione di costi del servizio uniformi ed appropriati, il budget è costruito utilizzando come parametri per la rilevazione dei costi i dati relativi alla spesa sostenuta per l’erogazione dei diversi livelli di attività di cui all’articolo 2 calcolata sulla base dei relativi indici di accesso storici nell’intero territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce la ripartizione delle risorse complessive di cui al comma 1 fra le aziende sanitarie sulla base degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, del fabbisogno sanitario calcolato sulla base degli indici di accesso storici dei vari livelli di attività e tenendo conto di specifici indici di correzione relativi alle caratteristiche geografiche, alle caratteristiche della popolazione assistita ed alla distribuzione dei presidi sanitari nel territorio di riferimento.
3. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2, l’attività di monitoraggio effettuata attraverso i comitati di coordinamento di cui all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 nonché i controlli di gestione delle aziende sanitarie, sono finalizzati alla rilevazione degli effettivi costi dei trasporti.
4. I comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza, di cui all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 , definiscono i criteri di assegnazione del budget ai soggetti del sistema da parte delle aziende sanitarie sulla base della programmazione operativa stabilita dal piano annuale attuativo ed operativo locale, elaborato tenuto conto delle necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l’ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget.
5. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale permanente, adotta apposite linee guida per favorire l’uniforme applicazione fra tutti i soggetti del sistema e sull’intero territorio del sistema budgetario, in modo da favorire il conseguimento di obiettivi comuni, l’appropriatezza degli interventi e l’ottimizzazione ed il rispetto del budget assegnato.
6. I soggetti del sistema provvedono ad alimentare un apposito flusso informativo tale da garantire alle aziende la tenuta di un sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione al fine di monitorare costantemente il livello di attuazione del budget e valutare l’esigenza di azioni correttive.
7. Per il primo anno di applicazione le assegnazioni delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate secondo le ripartizioni attuate nell’anno precedente.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.