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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

CAPO II
- Elenco regionale
Art. 3
- Iscrizione nell’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera a) della l.r. 40/2005 )
1. All’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della lr. 40/2005 possono iscriversi le associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 23.

ed i comitati della Croce Rossa Italiana (CRI) che svolgono attività di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all’allegato A al presente regolamento, abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete organizzativa di appartenenza, svolgano attività di promozione e crescita della coesione sociale e siano radicate nel tessuto socio-sanitario toscano.
Art. 4
- Modalità di iscrizione nell’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. I legali rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, di cui all’articolo 3, che intendono iscriversi nell’elenco regionale presentano apposita istanza alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica definita con apposito atto dal dirigente della competente struttura regionale.
2. L’istanza di cui al comma 1 contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, nonché il parere favorevole espresso ai fini della coerenza con la programmazione operativa locale dal competente comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 .
3. Il provvedimento di inserimento nell’elenco regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.
Art. 5
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI iscritti nell’elenco regionale devono dare comunicazione alla competente struttura regionale ed alla competente azienda unità sanitaria locale di ogni variazione inerente i dati identificativi o il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 entro dieci giorni dall’avvenuta variazione.
Art. 6
- Cancellazione dall’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI sono cancellati dall’elenco regionale nei seguenti casi:
a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto interessato;
b) perdita dei requisiti accertata anche a seguito delle verificate effettuate dalla Commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019 (5)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 24.

.
2. Il provvedimento di cancellazione dall’elenco regionale è pubblicato sul BURT ed è comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.
3. La cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall’elenco regionale comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso.
Art. 7
- Pubblicità dell’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. L’elenco regionale è pubblicato sul BURT con periodicità annuale.
2. L’elenco regionale di cui al comma 1 è trasmesso alle aziende sanitarie per una verifica periodica della presenza nell’elenco medesimo delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI operanti nel territorio di riferimento.
Art. 8
1. L’attività di verifica circa la presenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 3 è esercitata dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio tramite la Commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019 (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

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2. La Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

effettua d’ufficio, quando lo ritenga opportuno, la verifica sul possesso dei requisiti e comunque almeno una volta ogni due anni.
3. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

ne dà comunicazione al soggetto interessato, all’azienda unità sanitaria locale interessata ed alla competente struttura regionale.
4. Nel caso di verifica di carenza di uno o più requisiti di cui all’articolo 3, la Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

redige un verbale, previo contraddittorio con il soggetto interessato, con l’indicazione delle irregolarità e del termine perentorio per l’adeguamento. Se entro tale termine permane la carenza già verificata, la Commissione di vigilanza attribuisce esito negativo alla verifica e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, alle competente azienda unità sanitarie locale ed alla competente struttura regionale che provvede alla cancellazione dall’elenco regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.