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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

CAPO I
- Trasporto sanitario di emergenza-urgenza
Art. 1
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), disciplina in particolare:
a) i requisiti volti a garantire la continuità e la qualità del servizio, necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/05 ;
b) le modalità di aggiornamento dell’elenco regionale, per quanto concerne l’iscrizione, la modifica e la cancellazione;
c) le modalità e le procedure per lo svolgimento del la verifica periodica di cui all’articolo 76 quinquies, comma 4 della l.r. 40/2005 ;
d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all’articolo 76 novies della l.r. 40/05 .
Art. 2
- Ambito di applicazione (articolo 76 quater della l.r. 40/2005 )
1. Con riferimento a quanto disciplinato dall’articolo 76 quater della l.r. 40/2005 , sono oggetto di applicazione del presente regolamento le attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza riferite:
a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all’articolo 76 quater, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005 , sia primari, trasporti dal luogo dell’evento al presidio ospedaliero, sia secondari, trasporti inter ed intra-ospedalieri, effettuati tramite autoambulanze con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato per le attività connesse all’assistenza sanitaria, secondo quanto previsto della disciplina vigente, gestiti dalla centrale operativa territorialmente competente con codice colore di gravità dell’evento stabilito dalla centrale operativa medesima mediante l’utilizzo di codifiche e terminologie standard sottoposte a periodiche revisioni;
b) ai servizi di trasporto sanitario previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 76 quater, comma 1, lettera b) della l.r. 40/2005 , ossia a quei trasporti che il servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, ivi compresi a quelli di pazienti fra presidi ospedalieri ed a quelli per dimissione dai presidi ospedalieri medesimi, purché ne sia stata certificata dal medico della struttura ospedaliera, in relazione alle specifiche condizioni cliniche del paziente, la necessità di effettuare tali tipi di trasporto tramite autoambulanza, garantendo l’assistenza sanitaria durante il tragitto;
c) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all’articolo 76 quater, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005, per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
1. il medico abbia certificato la necessità di utilizzo dell’autoambulanza del sistema sanitario;
2. il medico abbia certificato la necessità di fornire nel corso dell’intero tragitto l’assistenza sanitaria tramite il personale di cui alla lettera a), al fine di non interrompere un percorso assistenziale-terapeutico già stabilito ed intrapreso da altro personale sanitario che abbia interagito con il paziente e ne abbia opportunamente stabilito anche le successive necessità cliniche ovvero sia necessario garantire un immediato intervento salvavita in relazione ai collegamenti radiotelefonici esistenti con la centrale operativa territorialmente competente.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.