Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012
Art. 5
- Comunicazione variazione dati (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI iscritti nell’elenco regionale devono dare comunicazione alla competente struttura regionale ed alla competente azienda unità sanitaria locale di ogni variazione inerente i dati identificativi o il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 entro dieci giorni dall’avvenuta variazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.