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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

Art. 5
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI iscritti nell’elenco regionale devono dare comunicazione alla competente struttura regionale ed alla competente azienda unità sanitaria locale di ogni variazione inerente i dati identificativi o il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 entro dieci giorni dall’avvenuta variazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.