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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

Art. 4
- Modalità di iscrizione nell’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. I legali rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, di cui all’articolo 3, che intendono iscriversi nell’elenco regionale presentano apposita istanza alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica definita con apposito atto dal dirigente della competente struttura regionale.
2. L’istanza di cui al comma 1 contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, nonché il parere favorevole espresso ai fini della coerenza con la programmazione operativa locale dal competente comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all’articolo 76 octies della l.r. 40/2005 .
3. Il provvedimento di inserimento nell’elenco regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.