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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

Art. 3
- Iscrizione nell’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera a) della l.r. 40/2005 )
1. All’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies della lr. 40/2005 possono iscriversi le associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 23.

ed i comitati della Croce Rossa Italiana (CRI) che svolgono attività di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all’allegato A al presente regolamento, abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete organizzativa di appartenenza, svolgano attività di promozione e crescita della coesione sociale e siano radicate nel tessuto socio-sanitario toscano.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.