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Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 “Norme per la tutela degli animali.


Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 11 novembre 2010;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 18 luglio 2011, n.627;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2011;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 699;


Considerato quanto segue:


1. La piena operatività della l.r. 59/2009 , e la contestuale abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) e dei relativi atti attuativi, è condizionata all’entrata in vigore del presente regolamento.


2. La l.r. 59/2009 detta una serie di disposizioni in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo, che necessitano di essere specificate dal punto di vista tecnico.


3. In particolare, la procedura di registrazione all’anagrafe canina può essere effettuata dai veterinari delle strutture pubbliche e da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe stessa secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza all’ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008.


4. Il termine di novanta giorni per il controllo da parte delle Aziende USL sul possesso dei requisiti dei canili sanitari e dei canili rifugio ai fini dell’accreditamento di tali strutture appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa svolta dalle Aziende stesse.


5. Di prendere atto del parere favorevole della competente commissione consiliare, senza tuttavia accogliere l’indicazione formulata in merito ai requisiti dimensionali minimi per la custodia degli animali per i motivi di cui ai punti 6 e 7.


6. Di stabilire requisiti dimensionali minimi che siano realmente adeguati a garantire condizioni di benessere degli animali custoditi, in quanto analoghi a quelli previsti dalla Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.


7. Di prevedere comunque un congruo periodo transitorio per l’ adeguamento ai requisiti dimensionali minimi, stabilito nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.


8. La particolare urgenza di alcune disposizioni rende necessario stabilire la decorrenza dell’entrata in vigore del presente regolamento dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


8 bis. Per accrescere la tutela del benessere animale, si rende necessario introdurre il divieto di detenzione del cane alla catena, o con analoghi mezzi di contenimento, fatta eccezione per due fattispecie rigorosamente determinate. (3)

Punto inserito con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 1.



Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”, detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.
Art. 2
- Modalità di custodia (art. 5 l.r. 59/2009 )
1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.
1 bis. E’ vietata la custodia del cane alla catena, o con mezzi di contenimento similari, salve comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza. (4)

Comma aggiunto con d.p.g,r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art.2.

2. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse sono elencati nell’allegato A. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.
Art. 3
- Modalità di trasporto (art. 6 l.r. 59/2009 )
1. Nei casi non disciplinati dal regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, il trasportatore dell’animale adotta le seguenti misure:
a) frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l’animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l’alimentazione e la sgambatura;
b) utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) Sito esternodel Sito esternodecreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
Art. 4
- Accertamento della pericolosità dell’animale (art. 9 l.r. 59/2009 )
1. Ai fini di cui all’articolo 9 della l.r. 59/2009 , la condizione di comprovata pericolosità dell’animale per l’ incolumità delle persone è attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentalista, ove presente all’interno dell’azienda unità sanitaria locale.
2. La Regione promuove, nel quadro dell’educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.
Art. 5
- Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali (art.12 l.r. 59/2009 )
1. I titolari delle attività di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 59/2009 sono tenuti al rispetto dei requisiti dimensionali indicati nell’allegato A.
2. Le strutture di cui all’articolo 13 della l.r. 59/2009 sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l’assistenza di un medico veterinario in qualità di referente sanitario.(5)

Parola aggiunta con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 3.

Art. 6
- Manifestazioni storico- culturali (art. 15 l.r. 59/2009 )
1. Le manifestazioni storico- culturali in cui sia previsto l’impiego di animali, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 15 della l.r. 59/2009 , sono autorizzate dal comune in cui si svolgono.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali.
3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l’incolumità degli spettatori.
4. Qualora la manifestazione preveda l’impiego di equidi, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nelle manifestazioni che prevedono l’impiego di asini in gara, qualora la pista sia inferiore a 250 metri.
6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni storiche e della tutela degli animali, contribuisce alla diffusione ed alla adozione di misure atte a evitare o a ridurre ogni danno a persone ed animali.
Art. 7
- Attività e terapie assistite da animali (art. 16 l.r. 59/2009 )
1. Le attività di cui all’articolo 16 della l.r. 59/2009 sono le seguenti:
a) attività assistite da animali;
b) terapie assistite da animali.
2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali comunica, anche in via telematica con modalità conformi all’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) alla struttura dell’azienda unità sanitaria locale competente in materia di sanità veterinaria l’inizio del progetto medesimo.
3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.
4. L’idoneità dell’animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in interventi assistiti con animali (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 21

individuato dal responsabile del progetto.
Art. 8
- Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 l.r. 59/2009 )
1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l’accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.
Art. 9
- Procedure di anagrafe canina (artt. 24-26 l.r. 59/2009 )
1. Il responsabile del cane provvede all’iscrizione presso l’anagrafe canina contestualmente all’identificazione elettronica del cane effettuata con microchip da un medico veterinario ai sensi dell’articolo 25 comma 2 della l.r. 59/2009 .
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato B, da medici veterinari del servizio sanitario regionale e da medici veterinari libero professionisti.
3. I libero professionisti di cui al comma 2 espletano le procedure di anagrafe canina previa assegnazione da parte dell’Azienda unità sanitaria locale di un codice di riconoscimento.
4. Il codice di riconoscimento di cui al comma 3 è assegnato previa frequenza di un corso di formazione organizzato dall’Azienda unità sanitaria locale in collaborazione con l’ordine provinciale dei medici veterinari, di durata pari ad almeno sei ore e con test finale, avente ad oggetto i contenuti della l.r. 59/2009 e del relativo regolamento di attuazione.
Art. 10
- Banca dati regionale (art. 25 l.r. 59/2009 )
1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal microchip di cui all’articolo 9 all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
2. I contenuti e le modalità operative della banca dati regionale sono specificati nell’allegato B.
Art. 11
- Cessione del cane al canile rifugio (art. 28 l.r. 59/2009 )
1. La domanda di cessione del cane al canile rifugio è presentata al comune competente, anche in via telematica con modalità conformi all’articolo 3 della l.r. 40/2009 , e contiene l’indicazione dei gravi motivi di impedimento di cui all’articolo 28, comma 1 della l.r.59/2009 .
2. Il comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione del responsabile del cane alle spese di mantenimento dell’animale.
Art. 12
- Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio (art. 30 l.r. 59/2009 )
1. L’Azienda unità sanitaria locale rilascia l’accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile della struttura, con cui si attesta la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso del nulla-osta di cui all’Sito esternoarticolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 8 Sito esternofebbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
b) sussistenza dei requisiti elencati nell’allegato C al presente regolamento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in via telematica con modalità conformi all’articolo 3 della l.r. 40/2009 .
3. L’Azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 entro il termine di novanta giorni dall’accreditamento.
4. Successivamente al controllo di cui al comma 3, l’azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sulla permanenza dei requisiti almeno ogni due anni. Il controllo è altresì finalizzato a verificare la sussistenza di garanzie di un adeguato livello di benessere degli animali custoditi, come specificate nell’allegato C.
5. Qualora sia rilevata una non conformità, l’azienda unità sanitaria locale stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il responsabile della struttura è tenuto a conformarsi ed a comunicare all’azienda unità sanitaria locale l’avvenuta regolarizzazione.
6. In caso di non adeguamento, l’azienda unità sanitaria locale revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.
Art. 13
- Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e il risanamento dei canili (art. 33 l.r. 59/2009 )
1. La Regione concorre al finanziamento per la costruzione ed il risanamento dei canili con la concessione di specifici contributi.
2. I comuni singoli o associati presentano domanda di contributo entro il 30 settembre di ogni anno, ed allegano alla domanda stessa la seguente documentazione:
a) atto di approvazione del progetto di costruzione o risanamento, contenente gli elementi di cui all’articolo 33 comma 2 della l.r. 59/2009 ;
b) relazione tecnica attestante la conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla l.r. 59/2009 ;
c) indicazione dello strumento finanziario utilizzato per la realizzazione del progetto;
d) atto associativo e conseguenti atti di organizzazione comprovanti l’esercizio associato delle funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).
3. Il settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria definisce entro il 30 ottobre di ogni anno una graduatoria e provvede alla concessione dei contributi sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato D.
4. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica del procedimento di concessione del contributo in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
Art. 14
- Nomina della Commissione regionale per la tutela degli animali (art. 38 l.r. 59/2009 )
1. I tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL di cui all’articolo 38 comma 2 lettera c) della l.r. 59/2009 sono rispettivamente individuati in ciascuna delle tre Aree vaste di cui all’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. I cinque rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali di cui all’articolo 38 comma 2 lettera g) della l.r. 59/2009 sono designati da un’assemblea convocata all’inizio di ogni legislatura regionale dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria. Essi sono individuati in ciascuna delle Aree vaste di cui al comma 1 nella seguente proporzione:
a) uno per l’Area vasta centro;
b) due per l’Area vasta nord-ovest;
c) due per l’Area vasta sud-est.
Art. 15
1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di cui all’articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni minime indicate nell’ Allegato A punto 1 entro il termine del 31 dicembre 2013.
Art. 16
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.