Menù di navigazione

Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 8
- Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 l.r. 59/2009 )
1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l’accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.