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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 7
- Attività e terapie assistite da animali (art. 16 l.r. 59/2009 )
1. Le attività di cui all’articolo 16 della l.r. 59/2009 sono le seguenti:
a) attività assistite da animali;
b) terapie assistite da animali.
2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali comunica, anche in via telematica con modalità conformi all’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) alla struttura dell’azienda unità sanitaria locale competente in materia di sanità veterinaria l’inizio del progetto medesimo.
3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.
4. L’idoneità dell’animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in interventi assistiti con animali (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 21

individuato dal responsabile del progetto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.r.g. 1 ottobre 2013, n. 53/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.