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Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 6
- Manifestazioni storico- culturali (art. 15 l.r. 59/2009 )
1. Le manifestazioni storico- culturali in cui sia previsto l’impiego di animali, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 15 della l.r. 59/2009 , sono autorizzate dal comune in cui si svolgono.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali.
3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l’incolumità degli spettatori.
4. Qualora la manifestazione preveda l’impiego di equidi, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nelle manifestazioni che prevedono l’impiego di asini in gara, qualora la pista sia inferiore a 250 metri.
6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni storiche e della tutela degli animali, contribuisce alla diffusione ed alla adozione di misure atte a evitare o a ridurre ogni danno a persone ed animali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.