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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 4
- Accertamento della pericolosità dell’animale (art. 9 l.r. 59/2009 )
1. Ai fini di cui all’articolo 9 della l.r. 59/2009 , la condizione di comprovata pericolosità dell’animale per l’ incolumità delle persone è attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentalista, ove presente all’interno dell’azienda unità sanitaria locale.
2. La Regione promuove, nel quadro dell’educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.r.g. 1 ottobre 2013, n. 53/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.