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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 13
- Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e il risanamento dei canili (art. 33 l.r. 59/2009 )
1. La Regione concorre al finanziamento per la costruzione ed il risanamento dei canili con la concessione di specifici contributi.
2. I comuni singoli o associati presentano domanda di contributo entro il 30 settembre di ogni anno, ed allegano alla domanda stessa la seguente documentazione:
a) atto di approvazione del progetto di costruzione o risanamento, contenente gli elementi di cui all’articolo 33 comma 2 della l.r. 59/2009 ;
b) relazione tecnica attestante la conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla l.r. 59/2009 ;
c) indicazione dello strumento finanziario utilizzato per la realizzazione del progetto;
d) atto associativo e conseguenti atti di organizzazione comprovanti l’esercizio associato delle funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).
3. Il settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria definisce entro il 30 ottobre di ogni anno una graduatoria e provvede alla concessione dei contributi sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato D.
4. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica del procedimento di concessione del contributo in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.r.g. 1 ottobre 2013, n. 53/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.