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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 12
- Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio (art. 30 l.r. 59/2009 )
1. L’Azienda unità sanitaria locale rilascia l’accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile della struttura, con cui si attesta la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso del nulla-osta di cui all’Sito esternoarticolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
b) sussistenza dei requisiti elencati nell’allegato C al presente regolamento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in via telematica con modalità conformi all’articolo 3 della l.r. 40/2009 .
3. L’Azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 entro il termine di novanta giorni dall’accreditamento.
4. Successivamente al controllo di cui al comma 3, l’azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sulla permanenza dei requisiti almeno ogni due anni. Il controllo è altresì finalizzato a verificare la sussistenza di garanzie di un adeguato livello di benessere degli animali custoditi, come specificate nell’allegato C.
5. Qualora sia rilevata una non conformità, l’azienda unità sanitaria locale stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il responsabile della struttura è tenuto a conformarsi ed a comunicare all’azienda unità sanitaria locale l’avvenuta regolarizzazione.
6. In caso di non adeguamento, l’azienda unità sanitaria locale revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.r.g. 1 ottobre 2013, n. 53/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.