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Regolamento 18 luglio 2011, n. 29/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 20 luglio 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e in particolare l’articolo 66;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 27 maggio 2008 n. 30/R, (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità

del lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 26 maggio 2011;


Visto il parere di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 6 giugno 2011;


Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 giugno 2011;


Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 564;


Considerato quanto segue:


1. Con il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE”) si è completato il quadro normativo nazionale in materia di appalti pubblici, con la definizione in particolare della disciplina per le procedure relative a servizi e forniture; inoltre con il Sito esternodecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché

proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 3 agosto 2009 n. 102 , sono state modificate alcune disposizioni del Codice stesso;


2. l’Sito esternoarticolo 1, comma 4 del d.p.r. 207/2010 individua tra le norme cedevoli le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, ovvero quelle relative agli organi del procedimento ed alla programmazione. Le suddette disposizioni, infatti, trovano applicazione fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione;


3. l’articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) ha soppresso l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), assegnando alla Regione le funzioni attribuite all’Agenzia stessa;


4. pertanto è necessario procedere ad adeguare le disposizioni del d.p.g.r. 30/R/2008 alle disposizioni nazionali nonché ad introdurre modifiche circoscritte all’ambito regionale;


Approva il presente regolamento

Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) dopo le parole “
procedure negoziate,
” sono inserite le seguenti parole: “
fatta eccezione per gli incarichi di cui all’articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008 è inserito il seguente:
2 bis. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile del contratto può procedere alla consultazione, mediante l’invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l’articolo 34, commi 3, 4, e 5
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Funzioni del responsabile unico del procedimento.
1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:
a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa;
b) predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'articolo 51 della legge;
c) propone la procedura di scelta del contraente;
d) coordina e cura l'attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;
e) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;
f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;
g) coordina lo svolgimento della attività di verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione;
h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
l) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.
”.
Art. 3
- Abrogazione dell’articolo 6 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 6 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato.
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Direttore dell'esecuzione del contratto.
1. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.
2. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficoltà, il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata.
3. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.”
.
Art. 5
1. Al comma 3 bis dell’articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008 le parole “
86, comma 5,
” sono sostituite dalla parola “
87
” e le parole “
, comma 3,
” sono soppresse.
Art. 6
1. Al comma 7 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/2008 le parole “
86, comma 5,
” sono sostituite dalla parola “
87
” e le parole “
, comma 3,
” sono soppresse.
Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008 le parole “
a), b), c), d) e h)
” sono sostituite dalle seguenti: “
a), b), c), d) e) ed l)
”.
2. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008 sono soppresse le seguenti parole: “
di collaudo o
”.
Art. 8
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 30/R/2008 è inserito il seguente:
“1 bis. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito alla consultazione, la cauzione definitiva
può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione degli enti dipendenti o del Consiglio.
Art. 9
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 30/R/2008 dopo le parole “
alla costituzione
” sono inserite le seguenti: “
, ove prevista,
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 19 -Programmazione di lavori pubblici
1. Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo.
2. La struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo.
3. Entro il 15 ottobre la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2 e li trasmette al Consiglio regionale unitamente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale della Giunta regionale.
4. Qualora, a seguito della pubblicità di cui all’articolo 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si renda necessario apportare modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché all’elenco annuale dei lavori, la Giunta regionale procede alla nuova adozione, nonché alla trasmissione degli stessi al Consiglio regionale. Qualora, prima dell’approvazione, si rendano necessarie modifiche agli schemi di programma triennale e di aggiornamento o all’elenco annuale dei lavori, si procede al relativo aggiornamento degli schemi o dell’elenco, provvedendo a darne adeguata pubblicità.
5. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l’elenco annuale dei lavori da avviare nell’anno successivo sono approvati con atto del Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale.
6. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato dal direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.”
.
Art. 11
1. Al comma 1 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 30/R/2008 è aggiunto il seguente periodo:
La suddetta struttura predispone inoltre schemi tipo dei documenti che costituiscono il progetto di forniture e servizi
”.
Art. 12
1. L’articolo 21 ter del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 21 ter - Nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità
1. Ai fini del collaudo per i lavori pubblici e della verifica di conformità per forniture e servizi, qualora ai sensi della normativa statale sia necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati tra i dipendenti dell’amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono di norma conferiti a dirigenti o a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, a dipendenti di categoria C.
3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un soggetto ovvero un’apposita commissione composta da due o tre soggetti.
4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati della verifica di conformità.
5. Per la nomina dei collaudatori dei lavori in relazione ai requisiti si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento.
6. I criteri per la nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità sono i seguenti:
a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto dell’attività di collaudo o verifica;
b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni oggetto dell’attività di collaudo o verifica;
c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione oggetto dell’attività di collaudo o verifica.
7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale).
8. I compensi spettanti ai soggetti incaricati della verifica di conformità sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell’importo delle prestazioni oggetto delle attività di verifica. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell’importo dell’appalto, della complessità delle prestazioni oggetto della verifica di conformità e dell’eventuale necessità della verifica di conformità in corso d’opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni.
9. Nell'ipotesi di carenza all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso in cui sia necessaria, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la possibilità di attribuire l'incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l'incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.
10. Nell'ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori e per i soggetti incaricati della verifica di conformità sono quelli previsti per i dipendenti regionali.”
.
Art. 13
1. Dopo l’articolo 21 ter del d.p.g.r. 30/R/2008 è inserito il seguente:
Art. 21 quater - Affidamenti con modalità telematica
1. Sono effettuati sul sistema telematico di acquisto di cui all'articolo 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per
l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”):
a) gli affidamenti mediante procedura aperta o ristretta;
b) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000,00 euro;
c) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro.
2. Sul sistema telematico di acquisto di cui al comma 1 possono essere effettuate le altre procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell'avviso di cui agli articoli 3, 28 e 34.
4. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, tramite il sistema viene inviata la lettera di invito, che contiene le informazioni per la presentazione dell'offerta in modalità telematica. La lettera d’invito è conservata sul sito ed è consultabile nell’area riservata di ciascun operatore.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), qualora gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare siano in numero superiore a quello stabilito dall'articolo 34, comma 4, si procede mediante sorteggio ai sensi dello stesso comma 4.”
.
Art. 14
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g. 30/R/2008 è aggiunto il seguente:
3 bis. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.”
.
Art. 15
1. La lettera x) del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituita dalla seguente:
x) spese per l’acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell’Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 nel limite di importo di 100.000,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e all’articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello previsto all’articolo 267, comma 10, del d.p.r. 207/201;
”.
2. Dopo la lettera y) del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008 sono aggiunte le seguenti:
y bis) spese, nel limite di importo di 100.000,00 euro, per:
1) l’affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all’articolo 261, comma 5, e all’articolo 273, comma 2, del d.p.r. 207/2010;
2) l’affidamento della progettazione di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b) del d.p.r. 207/2010;
3) l’affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione di cui all’articolo 300, comma 4, del d.p.r. 207/2010;
4) l’affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all’articolo 120, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006;
5) servizi di verifica di progetti di cui all’articolo 48 del d.p.r. 207/2010;
y ter) spese per acquisto di servizi tecnico-scientifici a supporto dell’attività fitosanitaria regionale;
y quater) spese per acquisto o locazione di beni e servizi per la gestione del laboratorio di diagnostica fitopatologica;
y quinquies) spese per acquisto di beni e servizi per l’attività di monitoraggio delle fitopatie nell'ambito delle colture agrarie e delle foreste e spese per la gestione dei relativi dati;
y sexies) spese per la manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico e per la gestione dei centri di saggio per i fitofarmaci;
y septies) spese per l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi e per i servizi connessi al funzionamento della Banca regionale del germoplasma;
y octies) spese per acquisto di servizi, strumentazione, mezzi tecnici e materiale di consumo per lo svolgimento di attività di sperimentazione e di collaudo di carattere agronomico.”
.
Art. 16
1. Il comma 2 dell’articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato.
Art. 17
1. L’articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato.
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 34 - Consultazione degli operatori economici
1. Per l’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse.
2. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
3. L’avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all’articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l’affidatario del contratto, nonché la previsione dell’eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma 4.
4. Nell’avviso il dirigente responsabile del contratto indica, inoltre, se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse oppure se procede, mediante sorteggio, alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci.
5. Qualora l’avviso preveda il ricorso al sorteggio e le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello di cui al comma 4, il dirigente responsabile del contratto procede a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.”
.
Art. 19
1. Il comma 2 dell’articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato.
Art. 20
1. L’articolo 36 del d.p.g.r. n. 30/R/2008 è abrogato.
Art. 21
1. L’articolo 50 del d.p.g.r. n. 30/R/2008 è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.